Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale
Che cos'è
Si tratta della vendita al minuto – in esercizio di vicinato, media o grande struttura oppure in attività commerciale già avviata – di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, comunque destinati all’alimentazione animale.
Ogni tipologia di esercizio ha un suo proprio regime amministrativo (vedi oltre).
Requisiti
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
SEZIONE IN COSTRUZIONE
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale in un esercizio di vicinato si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.100R:
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio di vicinato;
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Suap può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale in una media struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del SUAP oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR:
– l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale, che il SUAP trasmetterà alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale in una grande struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del SUAP oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, più SCIA ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR:
– l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale, che il SUAP trasmetterà alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
Occorre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare alla ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività dell’attività in essere.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Costi e modalità di pagamento
A favore del SUAP:
Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.
A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:
Diritti da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.
A favore di altri enti:
Per i diritti in favore di altri enti, se previsti, fare riferimento ai siti istituzionali degli stessi.
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Riferimenti normativi:
L. 281/1963
L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”
DPR 151/2011, Allegato I, punto 46
Regolamento 183/2005/CE
D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali
Responsabile
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Gualtieri
Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it
Telefono: 0574 931230
Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
Dove andare
IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK
Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it