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Vendita di oggetti preziosi

Che cos'è

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (ai sensi D.Lgs. 251/1999 e D.P.R.150/2002, oro, argento, platino e palladio), coralli e perle di ogni tipo, anche venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

L’attività di vendita di oggetti preziosi può essere iniziata contestualmente all’avvio di un nuovo esercizio di commercio fisso oppure in un esercizio di commercio fisso già esistente.

In entrambi i casi occorre acquisire, esclusivamente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza da parte del Questore, che può imporre prescrizioni (art. 9 TULPS), esercitare controlli (art.16 TULPS) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

L’autorizzazione (art. 127 TULPS) ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS).

E’ possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia (art. 245 Regolamento attuativo TULPS) dovrà essere vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima, il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali in questione.

Affine a questa materia, ma separatamente trattata per alcune peculiarità normative e procedurali, è la compravendita di oro usato, comunemente nota come attività di compro oro, alla cui scheda si rinvia.


Requisiti

A chi è rivolto

Devono essere in possesso della licenza del Questore coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi, compresi i titolari di attività di compro oro.

La licenza è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi in un esercizio di vicinato

Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l’attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all’acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio dell’esercizio di vicinato
  • il modulo “com_1 – Dichiarazioni integrative alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di vicinato motivate da regolamentazione locale” (vedi in Modulistica), contenente le dichiarazioni ulteriori necessarie ai fini del rispetto dei requisiti fissati dal vigente “Regolamento per il commercio nella città di Prato: attività di vendita in sede fissa” (vedi in Segnalazioni e precisazioni);
  • l’endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Modulistica), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di polizia.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio della autorizzazione di polizia.

 

Avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi in una media struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R :

  • l’istanza di autorizzazione per l’avvio della media struttura di vendita
  • il modulo “com-2 – Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita motivate da regolamentazione locale” (vedi in Modulistica), contenente le dichiarazioni necessarie ai fini del rispetto dei requisiti fissati dal vigente “Regolamento per il commercio nella città di Prato: attività di vendita in sede fissa” (vedi in Segnalazioni e precisazioni)
  • l’endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Modulistica), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di polizia.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio di entrambe le autorizzazioni e al parere finale della conferenza di servizi (convocata dal Comune in modalità asincrona per l’esame contestuale dei presupposti di legge inerenti l’attività), di cui il SUEAP dà notizia all’interessato.

 

Avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi in una grande struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè separati provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R :

  • l’istanza di autorizzazione per l’avvio della grande struttura di vendita
  • l’endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Modulistica), che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di polizia.

Il SUAP provvede a inoltrare la richiesta di autorizzazione art. 127 TULPS all’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente ed a convocare, entro 5 giorni dall’effettivo ricevimento della pratica da parte del Questore, la conferenza di servizi decisoria (in modalità asincrona) per l’esame contestuale dei presupposti di legge.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio di entrambe le autorizzazioni oppure al decorso del termine per il silenzio assenso (per la sola autorizzazione comunale).

Inizio dell’attività di vendita di oggetti preziosi all’interno di un’attività commerciale già esistente

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.

L’interessato deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività appropriato (47.100R o 47.102R  o 47.104R) e attivando l’endoprocedimento PS4, la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Modulistica), che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di polizia.

L’attività commerciale già esistente (esempio: negozio di bigiotteria) si presuppone già munita di idoneo titolo abilitativo. Pertanto, se non è necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso (esempio: per l’insegna di esercizio), l’effettivo inizio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al solo rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 TULPS da parte del Questore.

 

Documenti da presentare

Principali documenti necessari ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 127 TULPS):

  • copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
  • dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
  • dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio
  • dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della società
  • dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli articoli 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.
  • dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività.

Riferirsi comunque alla scheda esplicativa del Ministero Interno (vedi sezione Altre informazioni utili) e alla pagina specifica della Questura di Prato sulla documentazione da produrre (vedi sezione Allegati e documenti).

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore della Questura di Prato:

  • Tassa di concessione governativa di Euro 270,00, da pagare sul c/c postale 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Tasse e concessioni governative”  (non va pagata solo per chi ha una filiale e ne apre un’altra)
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00

Note

Segnalazioni e precisazioni

Riferimenti normativi:

Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/1930, articoli 9, 16, 127 e 128

Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 635/1940, articoli 11, 245 e 247

D.Lgs. 251/1999

D.P.R. 150/2002

D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)


Altre informazioni utili

Polizia di Stato (Questura):

Sede: Via Migliore Di Cino, 10 – 59100 – Prato PO
Centralino: 0574 5555
Orario Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):

– dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.30

Ufficio Licenze
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Dettaglio orario singoli uffici
PEC: urp.quest.po@pecps.poliziadistato.it

Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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