Home » Emergenza Coronavirus: Nuova ordinanza n. 50 del 03/05/2020 Regione Toscana ” Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ che ha disposto nuove specifiche per le attività”

Emergenza Coronavirus: Nuova ordinanza n. 50 del 03/05/2020 Regione Toscana ” Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ che ha disposto nuove specifiche per le attività”

E’ stata emanata una nuova Ordinanza della R.T. n. 50 del 03 maggio 2020 ” Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ che ha disposto nuove specifiche per le attività”.

Di seguito sinteticamente le novità

  E’ consentito

-ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 (Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani autorizzate dalla struttura regionale sentiti i comuni interessati e individuate nel piano faunistico venatorio con gestione affidata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta – Aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico- venatoria che devono ricadere all’interno dell’azienda stessa), all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

– l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata;

-lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale

rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto da parte degli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. E’ raccomandato che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per ilritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto

è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della leggeregionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente

–  sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa

per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale dialmeno un metro.

Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti,in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere ladistanza intepersonale di almeno 1,80 mt

Nuova Pratica