In Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Ministero della Salute 5 Dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782) ” (GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020)
Si ricorda che sono valide tutte le sospensioni e chiusure della zona arancione, ad es. bar e ristoranti rimangono chiusi ed è consentito solo l’asporto entro le ore 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Rimangono vietati gli spostamenti in entrata e uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro e il coprifuoco dalle 22 alle 5.
È consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio che, fino al 6 gennaio 2021, possono restare aperti fino alle ore 21.00.
I negozi all’interno di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili devono restare chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Nei mercati ci saranno tutti i banchi, quindi non solo banchi alimentari e del settore piante, fiori e animali ma di tutti i settori merceologici previsti abitualmente.
Sono sospese tutte le sagre, le fiere e gli altri eventi analoghi, compresi mercatini e banchi di beneficienza.
Sintesi Anci Toscana sulle nuove misure in vigore in seguito alle recenti disposizioni
Faq del Governo aggiornate al DPCM 3 Dicembre