Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Che cos'è
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi.
Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i Comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica
- può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge
- non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori
- non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Gli enti del terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande – previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e notifica sanitaria alimentare (Reg,CE/852/2004) – in deroga al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010..
Gli stand gastronomici devono essere completamente allestiti almeno 24 ore prima dell’inizio della manifestazione, per consentire lo svolgimento di eventuali sopralluoghi da parte della ASL (ART. 157 REG. IGIENE)
Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni musicali e sportive all’aperto possono essere previste limitazioni o divieti alla somministrazione di alcolici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico, si deve ottenere specifica concessione di Occupazione di Suolo del Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione e un’eventuale ordinanza di chiusura al traffico.
SAGRA
Per sagra (art. 47 l.r. 62/2018) si intende la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati.
Per l’archivio regionale dei prodotti tipici o certificati si rinvia al seguente link:
Elenco_prototti_agroalimentari_tradizionali_Rgione_Toscana
Requisiti
A chi è rivolto
Esclusi gli enti del terzo settore, l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta al possesso dei requisiti soggettivi morali di cui sotto. Comunque l’attività è soggetta alla notifica sanitaria alimentare.
Requisiti soggettivi morali (ad esclusione degli enti del terzo settore):
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia
art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.11 del Codice regionale del commercio
- Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. - Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
Requisiti soggettivi professionali:
non sono necessari se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico
Requisiti oggettivi:
l’attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per avviare un’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR, selezionando il codice attività 56.40.01R.
La modulistica unica nazionale per la presentazione delle istanze di somministrazione temporanea (così come recepita con Delibera Giunta Regionale 646/2017) è pubblicata all’interno del codice 56.401R, attivando il quale, in fase di avvio, l’utente può scegliere fra:
– l’endoprocedimento ASL 90 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio in sede fissa)
– l’endoprocedimento ASL 91 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio in sede non fissa).
- all’interno dell’endoprocedimento ASL scegliere il seguente tipo di attività: ristorazione pubblica, e poi:
Le informazioni in essi contenute costituiscono ciò che la modulistica nazionale prevede venga trasmesso all’ASL in fase di avvio.
La Regione Toscana informa che tale modulistica non prevede l’inserimento da parte degli utenti dei dati usualmente contenuti nel quadro C e che l’individuazione della sede dell’attività è contenuta nel quadro E dello stesso codice; pertanto, le pratiche per le attività temporanee perverranno ai SUAP prive di quadro C.
Costi e modalità di pagamento
Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.
A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:
Per le prestazioni sopra indicate l’importo forfettario dovuto è pari a € 20,00.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio di pagamento on-line PagoPA sul portale IRIS di Regione Toscana raggiungibile all’indirizzo:
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdT…
oppure direttamente dal sito di IRIS: https://iris.rete.toscana.it
cliccando su Pagamenti Spontanei / Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro / D.Lgs 32/21- Registrazione e aggiornamento
Nella causale di pagamento deve essere sempre indicato il codice della pratica SUAP generato dal portale regionale STAR.
Le istruzioni per effettuare il pagamento sono visionabili nel seguente file:
Tariffa Registrazione – istruzioni per pagamento PagoPA
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.
A favore del SUAP:
Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.
IMPORTANTE: SI CONSIGLIA di INVIARE le pratiche di somministrazione temporanea, ai sensi dell’art. 52 della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”, relative a sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Normativa:
- Art. 52 della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”
- Regolamento D.P.G.R. 15/R/2009 di attuazione del Codice del Commercio (in “Allegati e documenti“);
- D.P.G.R. 40/R/2006, che definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
- indicazioni-notifica-sanitaria_usl_Prato
Responsabile
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Gualtieri
Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it
Telefono: 0574 931230
Allegati e documenti
- Accordo Conferenza Unificata 4 maggio 2017 su adozione moduli unificati e standardizzati
- Regolamento D.P.G.R. 15/R/2009 di attuazione del Codice del Commercio
Modulistica
Semplificazione amministrativa – Moduli unificati e standardizzati per attività produttive
Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)
Altre informazioni utili
Dove andare
IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK
Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it