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Alberghi

Che cos'è

ATTENZIONE !

Definizioni  e caratteristiche abrogate a decorrere dal 12/01/2017:

Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico e realizzate su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva (conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici comunali) che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell’esercizio.

La denominazione di ciascun albergo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale comunale, ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell’azienda.

Art. 18 L.R. 86/2016 in vigore dal 12/01/2017

1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

2. Negli alberghi sono consentite:
a) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 28/2005 (Codice del commercio);
b) l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 28/2005 stessa;
c) l’attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

3. Possono assumere la denominazione di MOTEL gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di VILLAGGIO ALBERGO gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

Art. 33 comma 4 L.R. 86/2016 in vigore dal 12/01/2017

L’esercizio dell’attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali:

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.

Requisiti soggettivi professionali:

Per l’attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.

Requisiti soggettivi per i cittadini non UE:

Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi previsti per il livello minimo di classificazione (una stella) dal Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo:

  1. Un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a 7; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall’articolo 26 comma 4 del Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo;
  2. Almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione, salvo quanto previsto per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;
  3. Un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
  4. Almeno un locale ad uso comune;
  5. Tutti i requisiti indicati nell’allegato C del Regolamento Regionale come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:

  1. Almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;
  2. Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.

Altri requisiti oggettivi:

  • Rispetto della vigente disciplina in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, in locali aventi destinazione d’uso Tr – Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità;
  • Ai fini della prevenzione incendi, fino ai 50 posti letto prima di iniziare l’attività occorre una SCIA che produce gli stessi effetti dell’istanza rilascio CPI
  • Ai fini della prevenzione incendi, per una capacità ricettiva superiore ai 50 posti letto occorre il parere di conformità sul progetto
  • Superficie minima di 8 mq nelle camere con un posto letto, nelle quali è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni;
  • Superficie minima di 14 mq nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 mq per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni;
  • Alle camere si deve accedere direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura;
  • Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, anche di vano soggiorno annesso ma separato e distinto, può assumere la denominazione di suite;
  • I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all’ingresso della struttura ricettiva;
  • All’esterno della struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione dell’albergo e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione (da 1 a 5 stelle);
  • Nella zona di ricevimento dei clienti deve essere esposta in modo ben visibile la SCIA.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Chiunque intenda avviare, modificare o trasferire un’attività di albergo o in essa subentrare deve presentare una SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR.

Alla SCIA deve essere allegata autocertificazione con la quale si dichiara la classificazione della struttura sulla base dei requisiti minimi obbligatori, che (sino ad emanazione del regolamento attuativo del Nuovo Testo Unico sul turismo L.R. 86/2016) sono indicati dal Regolamento n. 18r/2001 e sue modificazioni.

Il trasferimento e l’ampliamento della capacità ricettiva dell’attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell’immobile.

Anche la sospensione e la cessazione dell’attività iniziata o esistente sono soggette a comunicazione al SUAP.

La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.
La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.
La SCIA ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.

codice attività 55.101R

Documenti da presentare

  • Modulo regionale in standard 2 di SCIA per l’avvio di alberghi, scaricabile come codice attività 55.101r.

Per avvio di nuova attività, trasferimento e modifica della ricettività:

  • Planimetria aggiornata dei locali, in scala 1:100 con riferimento per ciascun locale e numero dei posti letto richiesti, destinazione d’uso, altezza, superficie di calpestio, superficie fenestrata apribile e rapporto illuminante timbrata e redatta da un tecnico abilitato;
  • Relazione di un tecnico abilitato contenente dichiarazione di conformità dei locali alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia e specifica descrizione dei locali, compresa l’individuazione del numero delle camere con relativi posti letto e delle attrezzature;
  • Certificazione di conformità degli impianti elettrici e termici (Legge 46/90);
  • Allegato C di cui al D.P.G.R. 23.4.2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23.03.2000 n. 42) contenente i requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi.

Per subentro senza modifiche ai locali:

  • Originale dell’autorizzazione o della SCIA;
  • Copia del contratto notarile o certificazione notarile dell’atto di cessione d’azienda (per compravendita, affitto, donazione, eredità, ecc.);
  • In caso di subentro per decesso del titolare, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede;
  • Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno.

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa ISP5 del Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva di cui all’Allegato A della delibera n. 1103 del 21/07/2016 della Azienda USL Toscana Centro, con causale “diritti di istruttoria all’apertura di strutture ricettive alberghiere”, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossione, servizio igiene pubblica territorio”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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