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Bed and breakfast (b&b)

Che cos'è

Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

L’attività può essere esercitata:

in forma imprenditoriale:  uno stesso soggetto non può gestire più di 2 esercizi di b&b nell’ambito del medesimo edificio;

in forma non imprenditoriale: può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

Nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica e non fisica, è obbligatoria la nomina di un gestore.

Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

I titolari e i gestori comunicano al Suap competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture, con la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi; la suddetta comunicazione viene trasmessa dal Suap all’Ufficio turistico del Comune capoluogo.

La comunicazione è presentata:

a) in caso di inizio attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;

b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.

 

In base all’art. 60 dalla LRT 86/2016:

1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.

 


Requisiti

REQUISITI OGGETTIVI

-Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva affittacamere (civile abitazione)

-Destinazione d’uso dei locali compatibile con l’attività di struttura ricettiva affittacamere (civile abitazione)

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia

– Requisiti previsti dal DM 22.01.2008 n.37 per gli impianti tecnici presenti nei locali

In particolare: l’art.48 del DPGR n.47R/2018 prevede:

  • Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le civili abitazioni, anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali
  • Condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  • Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatur a e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
  • Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter acceder e comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
  • Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, compres e le persone apparte n e n ti al nucleo familiare e conviventi.
  • Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
  • Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:
    a) pulizia giornaliera dei locali;
    b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
    c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
    d) addetto sempre reperibile

    e) wifi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei proprio strumenti di pubblicizzazione

    I bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.

-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dall’Allegato II, Cap. I e II del Regolamento C.E. n.852/2004 (nel caso di preparazione o somministrazione alimenti e bevande).

Secondo l’art 14 del D.P.G.R. 47R/2018: All’esterno della  struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna o la targa contenente  la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.

Il contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza, di cui all’art. 56, comma 5 del Testo unico e art. 48, comma 4 del d.p.g.r. 47/2018, è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta Regionale.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

-non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

– Non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

– nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore.

Il titolare o il gestore o il rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

 

 


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’apertura, il subentro, il trasferimento e le variazioni della capacità ricettiva di una attività di affittacamere sono subordinate alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente utilizzando il Sistema Regionale STAR di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Il trasferimento e l’ampliamento della capacità ricettiva dell’attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell’immobile.

Codice attività 55.40.42R 

Endoprocedimenti obbligatori:

  • ASL 100
  • ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione art 6 REG CE 852/2004 – avvio
  • RIC 15 5 – Comunicazione caratteristiche, attrezzature e servizi affittacamere (scaricare il modulo contenuto nello STAR, a ds dell’icona blu “I”, logo bianco-verde, riempirlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in “carica files” a sinistra)

Quando si può iniziare l’attivitàregime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), l’attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il SUAP effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Costi e modalità di pagamento

 Per i diritti a favore della Azienda USL Toscana Centro consultare la seguente scheda:

Novità per il pagamento dei Diritti Azienda USL

 

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 


Note

 

Riferimenti normativi:

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58
Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo coordinato)

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (Testo coordinato)


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

Tabella dei prezzi per le strutture ricettive (da esporre in modo visibile nel locale di ricevimento degli ospiti)


Altre informazioni utili

Competenze istituzionali

A partire dal 1 gennaio 2016 le funzioni amministrative attribuite prima con L.R. 23/03/2000 n. 42 e succ. modificazioni e poi con L.R. 23/12/2016, n. 86,  in materia di turismo vengono esercitate per tutta la Provincia di Prato dal Comune Capoluogo. Pertanto l’Ufficio Turismo della Provincia di Prato non è più attivo e di conseguenza tutte le comunicazioni in materia (comprese le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive) dovranno essere inviate  al  Comune di Prato, Ufficio Turismo

Si rinvia al link del Comune di Prato – Ufficio Turismo del Capoluogo per gli adempimenti per strutture ricettive

Flussi turistici: adempimenti per strutture ricettive

 

OBBLIGHI VERSO LA QUESTURA

Per la comunicazione alla Questura dei dati degli alloggiati, si rinvia al link di seguito della Questura di Prato

https://questure.poliziadistato.it/it/Prato/articolo/5730dd50ac0e1578462697

 

 

 

 


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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