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Coronavirus. Dal 20 Dicembre la Toscana è in Zona Gialla. Calendario colorato delle feste e il riepilogo delle disposizioni

Confermato ufficialmente con comunicato stampa del Ministro della Salute che da domenica 20 Dicembre la Toscana in Zona Gialla

Di seguito il calendario della Regione Toscana in base alle ultime disposizioni normative

Di seguito una sintesi delle disposizioni valide per la nostra Regione

Spostamenti

  • divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (il divieto è esteso dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021)

I Decreti legge n.158 del 2/12/2020 e n.172 del 18/12/2020 dispongono ulteriori misure restrittive sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021):

  • divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;
  • “zona rossa” sull’intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità (obbligo di autocertificazione anche all’interno del proprio comune);
  • “zona arancione” sull’intero territorio nazionale nei giorni feriali dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero spostamenti consentiti esclusivamente all’interno del proprio comune (per i piccoli comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi fuori dal proprio comune per un raggio di 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia);
  • dal 24 dicembre al 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, all’interno dei confini regionali, una sola volta al giorno nell’arco temporale tra le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione (esclusi dal conteggio figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti);
  • sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio*, abitazione o residenza – modello di autocertificazione in caso di spostamenti, in allegato 

domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile

Ulteriori disposizioni in “zona gialla”

  • esercizi commerciali aperti con facoltà fino alle ore 21;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 (asporto consentito fino alle ore 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni);
  • chiusura di musei, mostre, teatri e cinema;
  • chiusura di piscine e palestre (consentita l’attività individuale nei centri sportivi all’aperto);
  • sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori (dal 7 gennaio 75% della didattica in presenza); didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie;
  • all’interno delle Università possono svolgersi in presenza soltanto i corsi rivolti a classi di un numero ridotto di studenti, nonchè esami, prove e sedute di laurea nel rispetto delle relative linee guida;
  • consentito fino al 50% di capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Ulteriori disposizioni durante le festività natalizie

  • nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), ovvero in “zona rossa”:

    – rimangono chiusi esercizi commerciali, bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

    – restano aperti supermercati, negozi di generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri

  • nei giorni feriali dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), ovvero in “zona arancione”:
    – rimangono chiusi bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)
    – restano aperti gli esercizi commerciali, con facoltà fino alle ore 21.

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