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CORONAVIRUS. DPCM 11 giugno 2020, nuove disposizioni dal 15 giugno al 14 luglio

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19che detta nuove disposizioni che si applicheranno da lunedì 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 14 luglio 2020

Il Decreto ripropone negli allegati i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro aggiornato al 24 aprile (allegato 12), cantieri (allegato 13), Trasporto e logistica (allegato 14), Trasporto pubblico (allegato 15) ma anche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11). Non mancano le Misure igienico sanitarie (allegato 16). Gli allegati da 1 a 7 riguardano i Protocolli applicabili alle diverse confessioni religiose.

 

Misure previste dal 15 giugno che interessano l’attività economica

• Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica

• Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni

• Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzionI,quali:

- posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  
-  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia 
per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi
- numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200 
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi  per ogni singola sala. 

Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 
guida adottati dalle regioni e comunque in coerenza con i criteri di cui  
all'allegato  10

 

Consentiti il commercio al dettaglio con il distanziamento e il rispetto dei protocolli; le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) le attività dei servizi inerenti alla persona con l’ok delle regioni e il rispetto dei protocolli.

• le attività degli stabilimenti balneari si svolgano con l’ok della regione e il rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione
• le strutture recettive sono aperte mantenendo il distanziamento sociale
• le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i protocolli

 Garantiti

-i servizi bancari, finanziari, assicurativi
• la programmazione del trasporto pubblico locale su programmazione regionale (art.8)
• le attività professionali si svolgano il più possibile con lavoro agile e comunque nel rispetto dei protocolli

A partire dal 12 giugno, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

• Via libera a palestre, piscine, circoli sportivi rispettando il distanziamento
• i musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Le Regioni possono stabilre una data diversa in base all’andamento della curva epidemiologica nonche’ un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi

-sono sospese le scuole e le università di ogni ordine e grado.

Rimangono la didattica e gli esami universitari a distanza

 

Manifestazioni  pubbliche 

Sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le 
distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento,  nel rispetto delle  prescrizioni  
imposte  dal  questore  ai  sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Le misure restrittive personali

• soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa
• parchi e le aree giochi sono aperti a tutti, anche ai minori della fascia 0-3 anni. Va mantenuta la distanza di almeno un metro ed è vietato l’assembramento.
• l’attività sportiva è consentita con la distanza di almeno due metri
• gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso
• la direzione sanitaria indica le modalità di accesso nelle rsa
• nelle carceri i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono in isolamento rispetto agli altri detenuti.
• In materia di spostamenti da e per l’estero (articolo 6) è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative
• prevista la quarantena per chi proviene dall’estero eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri
• chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve fare la quarantena se rimane per un periodo inferiore a 5 giorni
• fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra
• sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana (art.7)

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