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Coronavirus: DPCM 3 Dicembre 2020 in vigore dal 4 Dicembre 2020. Chiarimenti

DPCM 3 dicembre 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 3 dicembre, in vigore dal 4 dicembre  fino al 15 gennaio 2021.

Il Decreto conferma la divisione dell’Italia in zone di criticità.

Il nuovo dPCM 3/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Inoltre sostituisce, integrandolo, il DPCM del 3 novembre 2020

 

Testo integrale del DPCM 3 dicembre 2020 sul sito della Gazzetta Ufficiale

I 25 allegati attualmente in vigore (DPCM firmato il 3 dicembre)

Allegati dall’8 al 24 contengono tutte le linee guida e le misure da rispettare durante tutta la fase di emergenza:

L’allegato 25 contiene la strategia individuata per definire il livello di criticità delle Regioni:

  • Allegato 25 (28.65 MB) File con estensione pdf – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

Faq del Governo aggiornate al DPCM 3 Dicembre

SINTESI PER ZONE   GIALLA       ARANCIONE           ROSSA

Le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla

In tutte le regioni individuate come “zone gialle” occorrerà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 10 del dPCM 3/12/2020 nelle lettere dalla a) alla pp) che sono del tutto analoghe alle stesse lettere dell’articolo 1, comma 9 previgente dPCM 3/11/2020. Le uniche  novi consistono:

-(art.1 comma 3) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonchè dalle ore 22.00 del 31 dicembre  2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute

-(art.1 comma 4) in cui si fa riferimento alle limitazioni contenute all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158:  

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;

nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e  del 1° gennaio 2021è vietato anche ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti

(art. 1 lett.s) Dal 7 gennaio 2021 , le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado didattica in presenza almeno al 75%

(art.1 lett. r)  possibilità di apertura per le biblioteche e degli archivi qualora i relativi servizi sono offerti su prenotazione 

Sono consentiti, anche a distanza, i corsi abilitanti
– effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche:
– per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
– sul buon funzionamento del tachigrafo;
– per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale
per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole
o da altri enti di formazione;
– per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL
tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami;
-per il personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED),
Navigabilita’ iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC;
– formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi
allo svolgimento delle attivita’ connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
– formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
– formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, – formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami
-prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore
titolo richiesto per l’esercizio dell’attivita’ di trasporto
– le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita’ marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche
-le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo
-esami di qualifica dei percorsi di IeFP
-di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza
-attivita’ formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attivita’ di laboratorio

Università    possono svolgersi in presenza le sole attivita’ formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonche’ le altre attivita’ curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea  

Attività Commerciali nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali
presenti all'interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, 
parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e 
florovivaistici, tabacchi ed edicole;dal 4 gennaio fino  al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi 
commerciali al dettaglio e' consentita fino alle ore 21,00

Ristorazione negli Alberghi dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1°gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con il servizio in camera 

Impianti sciistici Apertura dal 7 Gennaio 20121

Zone Arancioni

ripropone le limitazioni di cui all’art.2 del DPCM del 3 novembre e nel dettaglio, in aggiunta , le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone arancioni dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive che consistono

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020;
  • nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio

 

Zone Rosse

si ripropone le limitazioni di cui all’articolo 3 del dPCM 3/11/2020 e, nel dettaglio, in aggiunta le Regioni definite da un’Ordinanza del Ministro della salute Zone rosse dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive consistono

  • nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei Comuni individuati in zona rssa, nonchè all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020;
  • nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del dPCM 3/12/2020.
  •  Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
  • nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del dPCM 3/12/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • nella possibilità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/12/2020;
  • nella limitazione della presenza, nel caso di lavoro pubblico, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • nella sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cu all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1 dell’articolo 3 del dPCM 3/12/2020. 

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