Si ricorda che per effetto della legge di conversione n.29 del 12 marzo 2021 al decreto legge n.2/2021 i circoli associativi e gli enti del Terzo settore, quindi organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus possono somministrare alimenti e bevande alle stesse condizioni dei servizi per la ristorazione.
Questo è possibile, ovviamente, solo nelle Regioni in cui la stessa attività di somministrazione sia permessa dall’istituzione delle zone “gialle”, “arancione” o “rosse”.
In particolare, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non determina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli stessi enti.
La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito la disposizione normativa:
art. 2 bis
“Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.”