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CORONAVIRUS: Nuova ordinanza regionale n. 100 del 30/10/2020: Nuove disposizioni sul commercio al dettaglio in sede fissa in vigore dal 31/10/2020

Con Ordinanza n.100 del 30 ottobre il Presidente della Regione Toscana ha approvato nuove linee guida di cui all’ ALLEGATO 1 dell’Ordinanza per contrastare l’emergenza covid nel settore COMMERCIO IN SEDE FISSA AL DETTAGLIO 

Le disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2020

Di seguito gli aspetti principali 

Per tutti gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

ingresso consentito solo con mascherina che copre naso e bocca

– Obbligo di igienizzazione della mani

-Obbligo della distanza interpersonale di un metro 

Vietato sostare più del tempo necessario per gli acquisti

-Negli esercizi a prevalenza alimentare  l’accesso è consentito  a 1 sola persona per  nucleo familiare 

– Obbligo di cartello all’ingresso con capienza massima consentita.  La capienza è calcolata secondo il criterio di1 cliente per ogni 10 mq

– Obbligo di sistemi di contingentamento

– sui banchi o alle casse obbligo di pannelli di separazione , in alternativa  il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvole e gel per igiene mani

MEDIE-GRANDI Strutture di vendita e CENTRI COMMERCIALI 

Obbligo di misurazione temperatura all’ingresso 

Obbligo di percorsi di ingresso e di uscita anche nel parcheggi 

-Obbligo di apposita segnaletica a terra per indicare la distanza interpersonale di almeno 1 metro nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o scale mobil

-Obbligo di  ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare nel centro commerciale. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare

– Obbligo di indicare la capienza massima di presenze anche per l’accesso ai servizi igienici e agli ascensori

– Obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro anche per le eventuali file diaccesso alle cabine di prova della merce

Divieto di consumo di alimenti e bevande nelle aree comuni dei centri commerciali al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione.

Obbligo di limitare o interdidire totalmente o parzialmente l’uso di eventuali panchine o sedute con segnaletica ben visibile per garantire il rispetto della distanza intepersonale

Obbligo di apposito personale di vigilanza all’interno dell’esercizio per garantire il rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinatialle attività di somministrazione)

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020

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