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Coronavirus – Nuova ordinanza Regionale n. 70 del 02/07/2020 relativa sport di contatto, saune, ballo e spettacoli

Il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha firmato oggi l’Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 ad oggetto “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a: impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto“.

L’ordinanza è in vigore dal prossimo 3 luglio

Di seguito in dettaglio le novità previste:

Sport di contatto
Da venerdì 3 luglio è consentita la ripresa degli sport di contatto, come il calcetto, sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui all’Allegato B – SPORT DI CONTATTO

Cinema all’aperto e spettacoli dal vivo
Dal 3 luglio negli spettacoli dal vivo all’aperto e nei cinema all’aperto agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata solo qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Capienza massima degli spettacoli in luoghi chiusi
Il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva qualora sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori. Ferme restando le disposizioni specifiche di cui all’ordinanza n.65/2020, dovrà essere evitata ogni forma assembramento sia all’interno che all’esterno dei locali.

Ballo
E’ consentito in tutti gli spazi all’aperto (discoteche e locali assimilabili destinati all’intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari) il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti.

Saune aperte al pubblico
E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80 e i 90 gradi. Si applicano, per il resto, le disposizioni delle linee guida di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n.65 del 10/06/2020 Allegato 1 – Schede tecniche.

Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
E’ di nuovo possibile svolgere processioni religiose, manifestazioni, cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive qualora sia impossibile mantenere il distanziamento. Gli organizzatori adottano un’idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza.

Consultazione di giornali e riviste
E’ di nuovo consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di bar, pizzerie, ristoranti, esercizi commerciali, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante.

Utilizzo delle carte da gioco
Consentito l’utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel da posizionarsi nelle vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco. È consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

Impianti di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
Gli impianti di risalita e le funivie, già riaperte in precedenza, ora possono essere utilizzate derogando al distanziamento interpersonale nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui all’allegato 15 al DPCM 11/06/2020.

Concorsi pubblici
Lo svolgimento di concorsi pubblici è consentito nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida di cui all’Allegato A – CONCORSI

Si conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Per approfondimenti:

Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 – Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a:
impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia,
saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto
Allegato A – CONCORSI
Allegato B – SPORT DI CONTATTO

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