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Coronavirus. Nuovo DPCM del 13.10.2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. In vigore dal 14 ottobre

E’ stato firmato dal  Presidente del Consiglio il Dpcm  13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.

Il nuovo DPCM 13 ottobre 2020 andrà a sostituire il DPCM 7 settembre 2020, la cui validità era stata prorogata al massimo sino al 15 ottobre 2020, così come disposto all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

L’ art.1 del  nuovo dPCM 13 ottobre 2020  rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”  contiene:

  • al comma 1 indicazioni relative all’uso delle mascherine;
  • al comma 2  indicazioni sull’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • al comma 6 misure da adottare per contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; si tratta delle misure rilevabili nelle lettere dalla a) alla z) e dalla aa) alla mm) e, tra le altre, segnaliamo quelle di seguito indicate:

Sport individuali e di squadra

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusiesclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sederecon adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmentecon obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori

SPORT DI CONTATTO

Lo svolgimento degli sport di contattocome individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale

 Sale teatrali, sale da concerto da concerto, sale cinematografiche

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.

Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome

 Sale da ballo e discoteche 

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro

VIAGGI DI ISTRUZIONE

 Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; le predette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

 

22 Allegati al DPCM

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 contiene, poi, i seguenti 22 allegati:

  • Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
  • Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
  • Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
  • Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse
  • Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
  • Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche
  • Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19
  • Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020:

          All-09-Aree-giochi-bambini

          All-09-Attività-fisica-aperto

          All-09-Attività-ricettive

          All-09-Attività-turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)

          All-09-Cinema-e-spettacoli-dal-vivo

          All-09-Circoli-culturali-e-ricreativi

          All-09-Commercio-al-dettaglio-su-aree-pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)

          All-09-Commercio al-dettaglio

          All-09-Congressi-e-grandi-eventi-fieristici

          All-09-Discoteche

          All-09-Formazione-professionale

          All-09-Informatori-scientifici-del-farmaco

          All-09-Musei-archivi-e-biblioteche

          All-09-Noleggio-veicoli-e-altre-attrezzature

          All-09-Palestre

          All-09-Parchi-tematici-e-di-divertimento

          All-09-Piscine

          All-09-Professioni-della-montagna (guide alpine e maestri di sci)-e-guide-turistiche

          All-09-Ristorazione

          All-09-Sagre-e-fiere-locali

          All-09-SALE SLOT-SALE GIOCHI-SALE BINGO-SALE SCOMMESSE

          All-09-Servizi-alla-persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

          All-09-Strutture-termali-e-centri-benessere

          All-09-Uffici-aperti-al-pubblico

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