Home » Coronavirus: Ordinanza Regione Toscana n. 48 del 03.05.2020 Disposizioni in materia di ambienti di lavoro

Coronavirus: Ordinanza Regione Toscana n. 48 del 03.05.2020 Disposizioni in materia di ambienti di lavoro

Consulta la nuova ordinanza della R.T. n.48 del 03.05.2020″ Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni” in cui dal 4 maggio si dettano nuove disposizioni per tutti gli ambienti di lavoro, ad eccezione dei cantieri, compresi gli uffici pubblici e privati, le libere professioni, i lavori autonomi

Il datore di lavoro per svolgere l’attività dovrà redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio; tale protocollo dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Il protocollo non deve essere compilato da chi lo ha già inviato secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020

ll protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge

Di seguito sommariamente il dispositivo

– il datore di lavoro deve assicurare gli spazi necessari per le informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico

-all’interno degli spazi vi è l’obbligo della mascherina chirurgica

-se il il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche esanitarie

In presenza di febbre, e con temperatura corporea superire a 37,5°, o in presenza di sintomi influenzali è vietato recarsi al lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre i personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea

-devono essere installarti idonei e diffusi dispenser per detergere le mani e fornire mascherine protettive e eventualmente guanti monouso

– la sanificazione deve essere effettuata almento una volta al giorno e comunque in funzione dei turni e deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria

La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologiedi pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti abase di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altriprodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccatepiù di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, susupporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione

-gli  impianti di areazione devono essere periodicamente  sanificati  secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020.Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione allatrasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti devono essere mantenuti spenti, garantendo la massima ventilazione dei locali

– Il servizio mensa deve garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e dove è possibile la distanza interpersonale di 1,8 m. Dopo ogni pasto devono essere sanificati itavoli. E’ possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro se le condizioni igieniche e di spazio lo consentono

-deve essere garantita l’inrmazione a tutti i lavoratori in merito alla disposizioni da osservare

Gli esercizi commerciali devono altresì:

-prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro,

– regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

-ove possibile, sui banchi e alle casse, sono raccomandati pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza

-l’ingresso negli esercizi è consentito  solo con mascherina protettiva, che copra naso ebocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso

-all’ingresso dei negozi devono essere posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso, così come nelle zone di prelievo di carrelli e cestelli

-l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti anche con idonei cartelli

-l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti

Nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso

Nuova Pratica