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CORONAVIRUS: Sanzioni per le attività produttive

La sanzione accessoria per le attività che violano la chiusura
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, prevista dall’art. 1 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di violazione della chiusura delle seguenti attività:

  • spettacolo e intrattenimento, gioco e scommesse, cinema e teatri, centri ricreativi e luoghi di aggregazione (lettera “i”)
  • eventi e competizioni sportive, palestre e piscine anche privati (lettera “m”)
  • servizi educativi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università, corsi professionale e attività formative (lettera “p”)
  • commerciali al dettaglio, fisso e itinerante, ad esclusione di quelle agroalimentari (lettera “u”)
  • somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti (lettera “v”)
  • altre attività d’impresa o professionali, non incluse nell’elenco di quelle essenziali (lettera “z”)
  • fiere e mercati (lettera “aa”).

Chi irroga le sanzioni
Le sanzioni per le violazioni sopra citate sono irrogate dal Prefetto territorialmente competente.

Le sanzioni per le violazioni delle eventuali misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

 

La chiusura provvisoria delle attività
Una volta individuata la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Quando la sanzione raddoppia
In caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

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