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LR n. 24/2018 – in vigore dal 9 giugno 2018 – modifiche alla L. 86/2016 sul turismo

Pubblicata sul B.U.R.T. (n. 19 del 25/05/2018)  la Legge Regionale n. 24/2018,  in vigore dal 9 giugno 2018  “Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla LR n. 86/2016”.

Tra gli aspetti più rilevanti:

a) la Regione interviene sull’oggetto del contendere in attesa della sentenza della Corte Costituzionale che si pronunci sul ricorso promosso il 27/02/2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, revisionando le disposizioni in materia di “LOCAZIONI TURISTICHE” e di “DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI GUIDA AMBIENTALE” e dei “REQUISITI E OBBLIGHI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI GUIDA AMBIENTALE”, al fine di adueguarsi ai rilievi sollevati nel ricorso alla L:R. 86/2016

b) disposizioni in   materia di “accompagnatore turistico”:  viene previsto, ai fini dell’accesso all’attività, il superamento di un esame. In attesa della definizione della questione continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni sui titoli di studio

c) disposizioni in materia di “guida turistica”: data l’inerzia normativa statale e le vicende giurisprudenziali, la regione prende atto della situazione di incertezza intorno alla definizione della professione e sospende temporaneamente le disposizioni della LR n.  86/2016 relative ai corsi di formazione professionale e ai conseguenti esami di abilitazione, nell’attesa che sia adottata l’apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque  la durata massima di un anno di  tale sospensione;

d) Viene attuata la disciplina degli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale . Viene inserito l’”Allegato A” alla LR. 86/2016, comprendente 28 ambiti e viene dettagliata meglio la stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti

e) Viene eliminata la tipologia di struttura ricettiva all’aria aperta denominata “camping-village”. La tipologia, infatti, ponendosi a cavallo fra il “camping” e il “villaggio turistico”, e potendo sovrapporsi a queste, aveva creato da subito dei dubbi interpretativi;

f) Viene prevista la possibilità per l’”albergo diffuso” di essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva

g) Allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione

Di seguito il testo della Legge 24/2018, in attesa di pubblicare il testo coordinato della Legge 86/2016:

 

 

 

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