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Agenzie di viaggio e turismo

Che cos'è

17.6.2020 – Esami per la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Avviso pubblico indetto dalla Regione Toscana (decreto 8249 del 4 giugno) e’ rivolto a chi intende aprire una agenzia di viaggio. E’ richiesto il diploma  di maturità.  Domande entro il 13 agosto 2020.

Vedi gli altri requisiti e le condizioni richieste sull’apposita pagina di Sviluppo Toscana S.p.A. ( https://www.sviluppo.toscana.it/avviso_direttoreadv ) che è l’ente a cui inviare on line le domande di ammissione all’esame e alla loro istruttoria.

Questa pagina è IN AGGIORNAMENTO per adeguarla:

  •  alle modifiche apportate dalla L.R. 24/2018 al “Testo unico del sistema turistico regionale”, approvato con L.R. 86/2016
  •  alla modulistica di cui al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).

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Sono agenzie di viaggio e turismo, o più brevemente agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico  (cosiddetti Tour Operator)

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico (cosiddetti Travel Agent)

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico

d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.

Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c) dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.

Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:

  • l’informazione e l’assistenza ai propri clienti e l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
  • la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l’utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;
  • ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento delle precedenti attività complementari, nell’osservanza delle rispettive normative di settore e purché l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Le agenzie di viaggio che operano come Tour Operator possono stipulare contratti:

  • direttamente con i soggetti di cui all’articolo 98 della L.R. 86/2016 (enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale) purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a 20 (venti)
  • direttamente con le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali iscritte all’albo regionale di cui all’art. 96 della L.R. 86/2016.​

Requisiti

A chi è rivolto

SEZIONE DA AGGIORNARE

Requisiti strutturali:

Per tutte le agenzie, occorrono locali con idonea destinazione d’uso catastale (generalmente C1 o A10), disponibilità di servizio igienico e possesso di certificato di agibilità.

Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico, sussiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico; inoltre eventuali insegne devono riportare l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Requisiti oggettivi:

La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani. Per effetture la necessaria verifica l’interessato consulti il sito web.

Ogni agenzia di viaggio deve stipulare – seguendo lo schema tipo regionale (vedi Allegati) – una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, con specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi.

Requisiti personali:

Chi esercita l’attività di agenzia di viaggio non deve aver ricevuto condanne penalii che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale.

Requisiti professionali:

Il possesso dei requisiti professionali da parte della persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo, o del rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, del preposto alla direzione tecnica dell’agenzia – soggetto comunque tenuto a prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia – è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato B alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001 (vedi oltre in Allegati e documenti);
b) superamento dell’esame di cui all’art. 89 della Legge Regione Toscana 42/2000 o dell’equivalente esame previsto dalle leggi di altre Regioni.

Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell’articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 20 dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, oppure dagli articoli 27 e 29 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento dell’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

I i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano presta to effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

I lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.

Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione al SUAP entro 30 giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali richiesti.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’avvio e le modifiche dell’attività di agenzia di viaggio e turismo nel territorio comunale sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.11.

Il nuovo Testo Unico del sistema turistico regionale prevede all’art. 91 l’obbligo per le agenzie di viaggio di stipulare:

  1. polizza assicurative di responsabilità civile a favore del turista, prevista ai sensi degli art. 19 e 50, comma 1 del D.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, del medesimo decreto;
  2. polizza assicurativa o garanzia bancaria per insolvenza o fallimento di cui all’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie, salvo incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla suddetta legge, devono presentare al Comune capoluogo di provincia comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai punti precedenti, utilizzando apposito modulo, da trasmettere tramite PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it

In assenza dell’adempimento dell’obbligo di stipula delle garanzie assicurative, il Comune capoluogo, oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste alla lettera b), comma 1, Art 102 della L.R. 86/2017, dispone la sospensione della attività di organizzazione di viaggi da parte della agenzia di viaggio per un massimo di 6 mesi.

ll Comune capoluogo, qualora la stessa agenzia, nei termini concessi dall’atto di diffida, non abbia provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dispone la cessazione dell’attività.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a questo adempimento contattare l’Ufficio Turismo, a cui competono le verifiche istruttorie sulle SCIA presentate al SUAP.

 

Documenti da presentare

SEZIONE DA AGGIORNARE 

  • modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio/modifica dell’attività delle agenzie di viaggio, scaricabile come codice attività 79.11 tra gli endoprocedimenti “n – noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
  • ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP
  • copia di documento di riconoscimento in corso di validità
  • attestato di superamento del corso di abilitazione professionale oppure dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi come indicati nell’allegato alla delibera della Giunta regionale Toscana n. 401 del 13/04/2001
  • autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla  normativa antimafia
  • solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità.
  • solo se il soggetto che inoltra l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore di altri enti:

Per i diritti in favore di altri enti, se previsti, fare riferimento ai siti istituzionali degli stessi.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 

Tempi e iter della pratica

Prima dell’inoltro telematico della SCIA è consigliabile prendere contatto con l’Ufficio Turismo del Comune di Prato per accertarsi che sul territorio nazionale non operino agenzie con nominativo uguale o simile.

La SCIA, inoltrata al SUAP completa di tutta la documentazione necessaria, ha efficacia immediata sotto la responsabilità del dichiarante.

Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 L. 241/1990.

 

A chi rivolgersi

Per l’inoltro telematico della SCIA e le informazioni sulle relative modalità operative riferirsi al SUAP dell’Unione dei Comuni della Val Bisenzio

Per le informazioni di dettaglio tecnico e la verifica preventiva sulla denominazione da attribuire all’agenzia di viaggio riferirsi all’Ufficio Turismo del Comune di Prato.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento

Articoli da 87 a 95 e da 100 a 103 della Legge Regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) 

Articolo 57 del Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86)


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti

 

 


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it

  Ufficio Turismo del Comune di Prato

Sede Via Santa Caterina, 17
 (2° piano) – 59100 Prato PO
Telefono: 0574 1835164 – 1835165 – 1835166
Fax: 0574-1837313
Orario: Lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00; mercoledì 9.00-13.00.
E-mail: turismo@comune.prato.it

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