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Attività di compro oro

Che cos'è

La compravendita di oro usato (anche “compro oro“) risulta affine all’attività di vendita di oggetti preziosi per la comune necessità di una licenza del Questore con durata permanente, ma viene qui separatamente trattata per alcune aspetti specifici della normativa e delle procedure.

Con la riforma del settore, introdotta dal D.Lgs. 92/2017, l’autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. è condizione necessaria ma non più sufficiente per l’avvio dell’attività di compro oro.

Infatti l’art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. subordina il legittimo esercizio dell’attività di compro oro all’iscrizione degli operatori in un apposito registro informatico istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.), la cui finalità è quella di rendere tempestivamente disponibili a tutte le autorità competenti i dati e le informazioni riguardanti ogni singolo operatore compro oro.

Il Decreto del Ministro Economia e Finanze 14/05/2018 ha individuato le “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”.

Con circolare prot. 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13/08/2018 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettagliato le modalità operative per l’iscrizione al registro degli operatori compro oro, evidenziando che l’esercizio di tale attività in assenza di iscrizione è abusivo e sottoposto alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro”.


Requisiti

A chi è rivolto

Chi intende avviare ed esercitare l’attività di compro oro deve ottenere la licenza del Questore e poi iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi).

E’ obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.

Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie.

Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante i dati identificativi del cliente, la descrizione dell’oggetto prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive, l’importo della transazione e le modalità di pagamento. il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’operazione, le quotazioni dell’oro. La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro. Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.

In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare tempestivamente le operazioni sospette​ all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), istituita presso la Banca d’Italia.

Il D.Lgs. 92/2017 assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro OAM l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente, dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro,  tenuti all’iscrizione al registro OAM, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti anch’essi all’iscrizione nel registro OAM.

Pertanto, gli Operatori iscritti all’Albo tenuto dall’UIF presso la Banca d’Italia, sono stati ricompresi, per natura delle loro attività peculiari svolte, nella legge antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017) e, qualora svolgano e/o intendano svolgere anche l’attività di operatore compro oro, sono tenuti, altresì, al rispetto del decreto previsto per questi ultimi (D.Lgs n° 92/2017); di conseguenza, assoggettati simultaneamente a due discipline di contrasto al riciclaggio.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Avvio dell’attività di compro oro in un esercizio di vicinato

Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l’attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all’acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio dell’esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.100R 
  • la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S., che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione della licenza.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è comunque condizionato:

  1. al rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione di pubblica sicurezza
  2. alla notifica dell’autorizzazione del Questore all’interessato a cura del SUAP
  3. all’iscrizione dell’operatore compro oro nel registro OAM.

 

Avvio dell’attività di compro oro in una media struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R 
  • la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S., che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione della licenza.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è comunque subordinato:

  1. al rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione di pubblica sicurezza
  2. alla notifica dell’autorizzazione del Questore all’interessato a cura del SUAP
  3. all’iscrizione dell’operatore compro oro nel registro OAM.

 

Avvio dell’attività di compro oro in una grande struttura di vendita

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R
  • la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S., che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è comunque condizionato:

  1. al rilascio da parte del SUAP dell’autorizzazione commerciale comunale
  2. al rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione di pubblica sicurezza
  3. alla notifica dell’autorizzazione del Questore all’interessato a cura del SUAP
  4. all’iscrizione dell’operatore compro oro nel registro OAM.

 

Inizio dell’attività di compro oro all’interno di un’attività commerciale già esistente

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.

L’interessato deve presentare la sola richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 T.U.L.P.S., che il SUAP trasmetterà al Questore ai fini dell’acquisizione della licenza di polizia.

In caso di attività commerciale già avviata, e quindi già autorizzata, il più delle volte non sarà necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso.

L’effettivo avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi è comunque condizionato:

  1. al rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione di pubblica sicurezza
  2. alla notifica dell’autorizzazione del Questore all’interessato a cura del SUAP
  3. all’iscrizione dell’operatore compro oro nel registro OAM.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore dello Stato: 

  • Tassa di concessione governativa di Euro 270,00, da pagare sul c/c postale 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Tasse e concessioni governative”  (non va pagata solo per chi ha una filiale e ne apre un’altra)
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00

Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • art. 127 T.U.L.P.S.
  • Dlgs 231/2007 (norma come identificare le persone)
  • Decreto Legislativo 92/2017 (norma come compilare e conservare le schede)
  • Decreto del Ministro Economia e Finanze 14/05/2018
  • Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13/08/2018
  • Chiarimenti in ordine alla vigenza del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n° 92 (compro oro) del Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Direttive operative al D.Lgs n° 92/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza
  • FAQ antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Nota del Ministero dell’Interno Prot. n° 557/PAS/U/017459/12020(1)
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018

Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti

Circolare Ministero Interno – Modalità tecniche invio dati e alimentazione registro iscrizione compro oro


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)


Altre informazioni utili

Polizia di Stato (Questura):

Sede: Via Migliore Di Cino, 10 – 59100 – Prato PO
Centralino: 0574 5555
Orario Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):

– dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 13.30

Ufficio Licenze
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Dettaglio orario singoli uffici
PEC: urp.quest.po@pecps.poliziadistato.it

Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


Dove trovarci


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