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Attività di estetista

Che cos'è

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali, sia mediante l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia.

Sono escluse:

– le prestazioni con finalità di carattere terapeutico, esercitabili solo da professionisti iscritti in appositi albi medici

– le cosiddette “Discipline del benessere bio-naturali”, disciplinate dalla Legge Regionale Toscana 2/2005.

Sono ammesse attività di estetista all’interno di esercizi commerciali che svolgono attività affini, come farmacie e profumerie

E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Per l’effettuazione dei trattamenti e servizi consentiti, le imprese esercenti l’attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista (vedi più sotto Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

In ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato – nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa – almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale richiesta, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. Se il responsabile tecnico designato è un dipendente deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base (vedi oltre A chi è rivolto).

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti personali professionali (art.85 D.P.G.R. 47/R/2007)

Per l’effettuazione dei trattamenti e servizi consentiti, le imprese esercenti l’attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista (vedi più sotto Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:

a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di 900 ore annuali: lo standard minimo del percorso formativo per estetisti è specificato nell’Allegato F al D.P.G.R. stesso;

b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) al termine di un periodo non inferiore a 3 anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

Per accedere al corso di cui alla lettera a) occorre, alternativamente:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione per almeno 10 anni di cui alla Legge 296/2006;
  • aver conseguito la licenza elementare, aver assolto l’obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.

Ai fini dell’accesso al corso di cui alla lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della Legge Regione Toscana 32/2000.

La qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di 900 ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G al D.P.G.R.;

2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di 1 anno presso un esercizio di estetica;

b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera b) sono necessari la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di 1 anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;

c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera c) sono necessari la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a 3 anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.

Qualora a essere designato dal titolare quale responsabile tecnico di un esercizio di estetista sia un dipendente, il dipendente medesimo deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la pratica al Comune, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti soggettivi di conduzione dell’attività

Stretta osservanza di quanto previsto dall’Allegato B – Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l’attività di Estetica.

Requisiti oggettivi

Disponibilità di spazi con destinazione d’uso artigianale e commerciale e conformi a quanto dettagliato nell’Allegato A – Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica del citato Regolamento comunale per l’attività di estetista.

L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per avviare e modificare un’attività di estetista occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) – codice di attività 96.02.02R – l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti morali e professionali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari.

 

La SCIA, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata dalla data di presentazione.

Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3, Legge 241/1990.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore dell’Azienda USL Toscana Centro:

È stato eliminato l’obbligo del versamento della tariffa ISP9 relativa all’attività di trattamenti estetici dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva.

Tempi e iter della pratica

La SCIA, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata dalla data di presentazione.

Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 Legge 241/1990.


Note

Segnalazioni e precisazioni

   Normativa:

Un centro estetico può ospitare / locare ad un’estetista avente i requisiti formativi per svolgere l’attività di addetto al trucco con dermopigmentazione di cui all’allegato H del D.P.G.R 47/R/2007 regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Il titolare del centro estetico (che potrebbe essere un semplice socio di capitale) non necessita avere la qualifica di estetista addetto al trucco con dermopigmentazione.

Il responsabile tecnico deve avere la qualifica rafforzata quella cioè per l’esercizio dell’attività in forma autonoma.

Resta fermo che la sede dell’attività dovrà avere i requisiti strutturali richiesti per l’attività medesima, così come previsto dall’art 74 del DPGR 47/R/2007 (Attività promiscue in unico esercizio).

Il fascicolo di esercizio dovrà contenere, inoltre, tutti i dati che riguardano lo svolgimento di questa ulteriore attività, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti speciali (come avviene e a carico di chi).


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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