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Esercizi, locali e apparecchi per il gioco lecito

Che cos'è

Si distinguono varie tipologie:

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d’elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; il regolamento comunale ne vieta l’utilizzo ai minori di anni 16

Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell’accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all’articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all’art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall’articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del TULPS (cioè, in dettaglio, i negozi di gioco e i punti di raccolta del gioco di cui sopra)

Agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169

Agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.


Requisiti

 Requisiti soggettivi

  • Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);
  • Iscrizione nel registro delle imprese;
  • Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi

  • Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on line;
  • Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio
  • Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).
  • Rispetto della distanze minime di cui alla Legge regionale 57/2013 e successive modificazioni, art. 4  (normativa regionale in materia di contrasto alla ludopatia)

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per le AWP (Slot e New Slot) – art. 110, comma 6, lettera “a” del TULPS:

Per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante AWP (Slot e e New Slot) si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune.

L’istanza di autorizzazione in bollo, corredata dai dati e dichiarazioni necessari, deve essere inoltrata allo Sportello Unico  e le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività 92.00.10.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Per la messa in esercizio di ciascun apparecchio che eroga vincite in denaro ex articolo 110, comma 6, lettera “a” del TULPS si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1.

L’istanza di autorizzazione, prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a comunicazione, da tramettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per le VLT – art.  110, comma 6, lettera “b” del TULPS:

Per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante apparecchi videoterminali (VLT) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS.

L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

– direttamente al Questore di Prato;

– al Questore di Prato per il tramite dello Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività 92.00.10.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Il rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare della VLT dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.

Per le sale bingo – art. 88 del TULPS:

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.

L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

– direttamente al Questore di Prato;

– al Questore di Prato per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività 92.00.05.

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Per le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive – art. 88 del TULPS:

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.

L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

– direttamente al Questore di Prato;

– al Questore di Prato per il tramite dello Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività 92.00.03.

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

ll rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell’esercizio dedicato, in via esclusiva o prevalente, alla raccolta delle scommesse dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 

A favore della Questura di Prato e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Per la quantificazione degli eventuali diritti e per le modalità di pagamento riferirsi alle rispettive Amministrazioni.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Luoghi sensibili da cui calcolare la distanza minima di 500 metri (misurata in base al percorso pedonale più breve), ai sensi dell’art. 4 della L.R. 57/2013 Disposizioni per il gioco consapevole e il contrasto alla ludopatia:

istituti scolastici di qualsiasi grado

– luoghi di culto;

– centri socio-ricreativi e sportivi;

– strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Attività accessoria di somministrazione alimenti e bevande:

E’ ammessa solo in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco, senza commistione e/o cogestione.

Divieto di pubblicità e di gioco ai minori:

E’ vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità  di giochi con vincita in denaro ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’art. 7 del Decreto legge 158/2012 (Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.

E’ vietata ai minori di anni 18 la partecipazione ai giochi con vincita in denaro, come l’ingresso e la permanenza nelle aree dedicate per l’utilizzo di apparecchi art. 110, comma 6, TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso a tali aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell’apparecchio stesso prima dell’avvio di ogni singola partita. Il titolare e/o il gestore dell’esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

Per le violazioni sul divieto di pubblicità e di gioco ai minori si applicano le sanzioni previste dal Decreto Balduzzi.

Internet point e raccolta di scommesse:

L’allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, è un’attività di intermediazione che, in assenza della licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, costituisce reato penale (art. 4, comma 4 -bis, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401), come ribadito da recente sentenza della Corte di Cassazione.


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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