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Commercio itinerante sulle aree pubbliche

Che cos'è

Per commercio su aree pubbliche, si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune ed in particolare dai regolamenti comunali.

La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per l’esercizio del commercio itinerante abilita anche:

a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività.

L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo ed è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.

L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali (art. 71 commi 1-5 del D. Lgs. 59/2010 = art. 11 del Codice del commercio):

1. Non possono esercitare l’attività di commercio su area pubblica:

  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l’attività di commercio su area pubblica coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali per settore alimentare (art. 71 commi 6 e 6-bis D.Lgs. 59/2010 = art. 12 del Codice del commercio):

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio su area pubblica, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  • Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per iniziare l’attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Regionale STAR.

Importante precisazione per l’avvio attività itinerante alimentare:

Una volta entrati in STAR, aver selezionato “Avvio Attività” e scelto “attività ambulante”, è necessario spuntare, nella sezione “Endoprocedimenti necessari all’avvio dell’attività” la casella della notifica sanitaria, di cui alla dicitura:

“IG-SAN Stabilimenti di vendita di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)” ……… [V].

Non spuntando la casella non si attiva l’endoprocedimento per la trasmissione della documentazione alla ASL.

Documenti da presentare

  • Modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, scaricabile come codice attività 47.82R tra gli endoprocedimenti “g-commercio all’ingrosso e al dettaglio
  • Fotocopia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato il modulo
  • Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP
  • Fotocopia dell’attestato di frequenza del corso professionale
  • Autocertificazione degli estremi della Regolarità Contributiva (DURC)
  • Autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia
  • Solo per le attività alimentari, notifica sanitaria e attestato del pagamento dei relativi diritti ASL
  • Solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità
  • Solo se il soggetto che inoltra l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C. C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore.

Tempi e iter della pratica

La SCIA ha efficacia immediata. Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990.

La mancata iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, determina la decadenza del titolo abilitante.

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato (se dovuto):

Per le prestazioni sopra indicate l’importo forfettario dovuto è pari a € 20,00.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio di pagamento on-line PagoPA sul portale IRIS di Regione Toscana raggiungibile all’indirizzo:
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdT…

oppure direttamente dal sito di IRIS: https://iris.rete.toscana.it

cliccando su Pagamenti Spontanei / Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro / D.Lgs 32/21- Registrazione e aggiornamento

Nella causale di pagamento deve essere sempre indicato il codice della pratica SUAP generato dal portale regionale STAR.

Le istruzioni per effettuare il pagamento sono visionabili nel seguente file:

Tariffa Registrazione – istruzioni per pagamento PagoPA

Tariffario ASL

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.


Note


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

 


Altre informazioni utili

L.R.T. 62/2018Codice del Commercio

Regolamento di attuazione del Codice del Commercio – Regione Toscana

Endoprocedimenti di competenza ASL

Notifica sanitaria alimentare

 


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it



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