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Commercio su aree pubbliche con posteggio e posteggi fuori mercato

Che cos'è

Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio svolta su posteggi dati in concessione che possono trovarsi all’interno di mercati o in zone diverse del territorio comunale.

La concessione si ottiene tramite partecipazione a procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli aventi diritto, secondo le norme e le modalità stabilite da bandi comunali o tramite subingresso in concessione già attiva.

I posteggi possono essere:

  • Riservati alla vendita di prodotti alimentari;
  • Riservati alla vendita di prodotti non alimentari;
  • Riservati ai soggetti portatori di handicap che vendono prodotti alimentari;
  • Riservati ai soggetti portatori di handicap che vendono prodotti non alimentari.

Nei mercati rionali, i posteggi sono individuati per specializzazione merceologica e non più soltanto suddivisi come alimentari e non alimentari.

Per esercitare l’attività su di un posteggio all’interno di un mercato occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione decennale al Comune sede del posteggio (art. 34, comma 1, delCodice del Commercio), nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale pubblicato nel B.U.R.T

Per esercitare l’attività su di un posteggio fuori mercato occorre presentare domanda di autorizzazione e di contestuale concessione decennale al Comune sede del posteggio (art. 34 comma 1 del Codice del Commercio), nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel bando comunale affisso all’albo pretorio comunale (art. 37 del Codice del Commercio).

Le assegnazioni avvengono secondo i criteri indicati nel vigente Regolamento_commercio_aree_pubbliche dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali (art. 71 commi 1-5 del D. Lgs. 59/2010 = art.11 del Codice del commercio):

1. Non possono esercitare l’attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato:

  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l’attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis D. Lgs. 59/2010 = art. 12 del Codice del commercio):

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio all’interno di mercati o in posteggi fuori mercato, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
  • Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La richiesta di concessione per il posteggio e contestuale autorizzazione all’avvio dell’attività commerciale deve essere presentata entro 30 giorni dai termini di scadenza indicati dal bando, esclusivamente mediante il Sistema Regionale STAR.

Le domande presentate fuori termine o prive degli elementi richiesti sono dichiarate inammissibili.

 Documenti da presentare

  • Modulo di richiesta, che è approvato insieme al bando;
  • Fotocopia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato il modulo;
  • Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • Autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia;
  • Solo per le attività alimentari, Notifica sanitaria e attestato del pagamento dei relativi diritti ASL;
  • Solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Solo se il soggetto che inoltra l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore.

Tempi e iter della pratica

Il rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione avviene nei tempi stabiliti dal bando.

Costi e modalità di pagamento

  • Marca da bollo per la domanda;
  • Marca da bollo per l’autorizzazione e concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata agli assegnatari.

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato (solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e di ambulante con residenza in uno dei Comuni della Val di Bisenzio):

Tariffa Z34, relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

 


Note


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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