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Imprenditori agricoli

Che cos'è

È imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, occorre presentare comunicazione indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione (art.27 del D.L. 9.02.2012 n.5). La citata comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita.
Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il riferimento è in modo particolare all’art. 30-bis, che ha, tra l’altro, aggiunto il comma 8-bis all’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Si tratta di una novità per il settore agricolo: fino ad oggi, infatti, il consumo sul posto di prodotti degli agricoltori era possibile solo per le aziende agrituristiche.
Si allega il documento dell’ANCI contenente indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitino la vendita diretta, precisando “ciò che è consentito” e “ciò che non è consentito”.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Requisiti

1. Requisiti oggettivi
Rispetto dei requisiti igienico sanitari C.E. n.852/2004D.P.G.R. 40/R del 2006
 
2. Requisiti soggettivi morali
 
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro autonomo – permesso di soggiorno per lavoro subordinato – permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro – permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare – permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri – permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore – permesso di soggiorno per motivi umanitari – permesso di soggiorno per attesa occupazione – permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Come si ottiene

Come si avvia l’attività: Comunicazione di inizio attività

Modalità di presentazione della pratica:  la comunicazione di cui sopra deve essere inviata al SUAP tramite il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività 47.10R scegliendo il settore alimentare/non alimentare allegando la modulistica presente in questa scheda;

Per l’inizio dell’attività occorre presentare la comunicazione amministrativa con gli allegati indicati nella modulistica stessa, comprensiva anche dell’endoprocedimento di Notifica sanitaria art.6 del Reg. CE 852/2004 e relativi allegati

  • Quando si può iniziare l’attività: immediatamente, dalla data di presentazione della comunicazione
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna al SUAP – Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l’esercizio dell’attività): il SUAP verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, può trasmettere all’interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l’eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all’interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Diritti da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.


Note


Responsabile

 

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti

– D.P.G.R. 1.08.2006 n.40-R “Regolamento di attuazione del Reg. CE n.852/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Reg. (CE) n.853-2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 
– Reg.CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (244,43 KB)
– D.lgs. 18.05.2011 n.228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. della L. 5.03.2001 n.57
– D.Lgs. 6.09.2011 n.159.Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artticoli 1 e 2 della L. 13.08.2010 n.136
– D.Lgs 25.07.1998 n.286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norma sulla condizione dello straniero
– Vendita diretta dei prodotti agricoli e somministrazione non assistita – Indirizzi operativi dall’ANCI

Modulistica

Comunicazione avvio attività


Altre informazioni utili

Requisiti oggettivi: D.Lgs 18/05/01 n. 228

Requisiti soggettivi morali:D.Lgs 18/05/01 n. 228

Requisiti per i cittadini extracomunitari: Legge 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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