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Nidi privati: Autorizzazione all’apertura e al funzionamento

Che cos'è

L’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di un nido d’infanzia privato per i bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni è rilasciata, con durata triennale, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 32/2002 e dal relativo regolamento regionale attuativo approvato con D.P.G.R. 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche e integrazioni.

L’apertura di un nido d’infanzia da parte di un soggetto privato, comportando valutazioni amministrative, urbanistiche, edilizie, sanitarie e pedagogiche, necessita della presentazione contestuale dei documenti necessari all’istruttoria delle pratiche relative a tutti tali aspetti.

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di una nuova struttura ad uso nido d’infanzia occorre che la struttura stessa sia in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dal regolamento regionale 41/2013 e s.m.i., nonché collocata in locali con destinazione d’uso SB (servizi d’istruzione di base), conformi alle prescrizioni tecniche e edilizie, alle certificazioni di conformità degli impianti ed alle norme in materia igienico-sanitaria e in materia di sicurezza per le comunità educative, previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, ed in particolare, tra queste ultime, dal regolamento comunale per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzionalità dei servizi educativi privati per la prima infanzia e dal regolamento edilizio.

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi:

Obblighi e requisiti del titolare/gestore: 

  • Assumere personale che abbia i titoli di studio previsti dalla vigente normativa, come più oltre dettagliati;
  • Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste;
  • Dotarsi, all’interno dell’organico della struttura, di personale ausiliario numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, assicurando il minimo richiesto quantificato in un’ora giornaliera, principalmente per le funzioni di sporzionamento;
  • Impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione;
  • Non aver egli stesso riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

Requisiti del coordinatore pedagogico (uno tra i seguenti):

  • possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca
  • possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche, purché sia conseguito o si consegua entro il 31 agosto 2018 un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il titolo di laurea non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico documentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013.

Requisiti dell’educatore (uno tra i seguenti):

  • possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  • master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
  • possesso di diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  • possesso di diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;
  • possesso di diploma di assistente comunità infantile;
  • possesso di diploma di dirigente di comunità;
  • possesso di uno dei titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore:

– coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio indicati all’art. 11 del D.P.G.R. 47/2003

– coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

Requisiti del personale addetto alla cucina con funzione di cuoco:

  • possesso di attestato di qualifica professionale specifico di cuoco; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;
  • formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico
  • solo se sono iscritti bambini affetti da celiachia, formazione obbligatoria specifica per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine.

Requisiti del personale ausiliario:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;
  • formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico.

Entrambi i requisiti non sono richiesti a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del R.R.T. n. 41/2013.

 

Requisiti oggettivi:

Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di di servizio educativo in conformità degli strumenti urbanistici;

– Il servizio educativo è collocato di norma, in un edificio con destinazione esclusiva e qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale

– Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia urbanistica-edilizia, igienico-sanitaria, ambientale, sicurezza.

– rispetto dei requisiti funzionali e strutturali previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013

Si fa presente che con DECRETO 16 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Prima domanda di autorizzazione per avviare l’attività:

Deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.92.1R come avvio attività.

Il soggetto che richiede l’autorizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale e comunale, con particolare riferimento a:

  • standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
  • ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
  • titoli di studio e requisiti di onorabilità di se stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio, con la corretta applicazione ai dipendenti della relativa normativa contrattuale;
  • rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  • progetto pedagogico e progetto educativo.

Entro 30 giorni dalla data di prima effettiva attivazione di un nido d’infanzia, il gestore del servizio educativo autorizzato deve inoltrare al SUAP la comunicazione scritta di inizio attività

 

Variazioni durante i 3 anni di validità dell’autorizzazione:

Nel periodo di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate al SUAP le variazioni intervenute rispetto ai seguenti requisiti dichiarati in sede di autorizzazione:

a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

b) ricettività della struttura;

c) personale assegnato al servizio e relativa contrattualistica di riferimento;

d) progetto pedagogico, progetto educativo regolamento di gestione e carta dei servizi.

Se il soggetto gestore intende variare la ricettività della struttura autorizzata, deve presentare domanda su apposito modulo al SUAP che richiede il parere tecnico alla ASL e al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo per quanto di loro competenza.

Se il soggetto gestore intende variare i contenuti del progetto pedagogico, deve darne comunicazione al SUAP su apposito modello, allegando idonea documentazione, che richiede parere tecnico pedagogico al Coordinamento Pedagogico e Organizzativo.

 

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione in scadenza:

Entro la scadenza del triennio di validità, il titolare del nido privato d’infanzia deve presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP),in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.92.1R come variazione.

Se sono intervenute variazioni rispetto all’ultima autorizzazione rilasciata, allegare i seguenti moduli:

– Nido d’infanzia – Richiesta di autorizzazione

– Autocertificazione possesso requisiti morali per servizi educativi prima infanzia (uno per ciascuna persona coinvolta nel servizio)

– Autodichiarazione per autorizzazione nido d’infanzia

– Progetto pedagogico educativo e regolamento gestione

Se non sono intervenute variazioni dei requisiti igienico-sanitari rispetto all’ultima autorizzazione rilasciata, allegare i seguenti moduli:

– Nido d’infanzia – Richiesta di autorizzazione

– Autocertificazione possesso requisiti morali per servizi educativi prima infanzia (uno per ciascuna persona coinvolta nel servizio)

– Autodichiarazione per autorizzazione nido d’infanzia

– Progetto pedagogico educativo e regolamento gestione

– Autodichiarazione di permanenza dei requisiti igienico-sanitari

 

Documenti da presentare

Per l’autorizzazione all’apertura ed il funzionamento e anche in caso di rinnovo della stessa:

Modulo di domanda di autorizzazione/rinnovo autorizzazione;

Moduli di dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di se stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio;

Modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti di autorizzazione, completa dell’elenco del personale impiegato e con l’indicazione della relativa normativa contrattuale applicata ai dipendenti;

Progetto pedagogico, progetto educativo carta del servizio;

Regolamento di gestione;

Pagamento dei diritti segreteria SUAP;

Documento di identità della persona firmataria, in corso di validità;

Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

Per la sola richiesta di prima autorizzazione occorre presentare:

  • Relazione tecnica urbanistico-edilizia;
  • Estremi dell’ultimo titolo edilizio abilitante e dell’agibilità;
  • Relazione tecnica sulla tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  • Planimetrie e sezioni quotate in scala 1:100 con indicazione degli spazi e degli arredi;
  • Schema tecnico del sistema di smaltimento delle acque di scarico, con localizzazione delle fosse biologiche o di altri impianti di depurazione dei reflui;
  • Attestazione di rispetto della normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
  • Dichiarazione di  conformità ai sensi della L. 37/2000;
  • Relazione ottemperanza norme abbattimento barriere architettoniche;
  • Relazione previsionale di clima acustico in relazione all’art. 8 comma 3 L. 447/95 e documentazione di previsione di impatto acustico art. 8 comma 4 L. 447/95;
  • Relazione tecnica descrittiva dell’attività esercitata;
  • Documento di identità della persona firmataria;
  • Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Ai sensi del punto 104 dell’Allegato A al Decreto Legislativo 222/2016 (Madia 2), in caso di nido d’infanzia con oltre 30 persone la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 

Costi e modalità di pagamento

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

In sede di inoltro telematico della domanda di rilascio dell’accreditamento occorre una marca da bollo da € 16,00.

Al momento del ritiro dell’accreditamento rilasciato occorre un’altra marca da bollo da € 16,00.



Note

Normativa regionale di riferimento:


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili

Regolamento_comunale_CANTAGALLO

Regolamento_comunale_VAIANO

Regolamento_comunale_VERNIO

Carta_servizi

Manuale operativo per predisposizione della documentazione negli endoprocedimenti di competenza ASL

 

 


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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