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Esercizi di vicinato (fino a 300 mq) settore alimentare

Che cos'è

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un’attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004  sull’igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l’attività di vendita aziende diverse.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all’art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.

 

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l’esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività  di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

 


Requisiti

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • l’attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali
  • l’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006

Requisiti strutturali in dettaglio

  • disponibilità di locale con destinazione d’uso Tc – Terziario Commerciale

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • requisiti di onorabilità, di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010:Comma 1 – Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
    a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.Comma 3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.Comma 4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.Comma 5 – In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
  • mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano

b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La Regione, nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Fino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo della L.R. 62/2018, continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

 

 

 


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l’attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente  tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio di vicinato
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

 

Esercizio di vicinato nel settore alimentare con vendita di prodotti specifici

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell’attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, e quindi principalmente nel caso di Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all’alimentazione animale.

Effettuare un unico invio, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

 

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall’invio allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.100R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

 

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l’attività è soggetta a prevenzione incendi 

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

 

Cessazione di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall’invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

 

Comunicazione per causa di morte ai fini della prosecuzione temporanea dell’attività alimentare 

Si utilizza l’apposito modulo comunale (disponibile nella sezione Modulistica), a seguito del decesso del titolare dell’attività di vendita alimentare. Consente al soggetto che si dichiara legittimato, ai sensi dell’art. 90, commi 7 e 8 della L.R. Toscana 62/2018, di continuare a titolo provvisorio l’attività del defunto entro il termine di un anno dalla data di decesso, con il possesso dei soli requisiti di onorabilità e antimafia.

Il modulo debitamente compilato e firmato digitalmente deve essere trasmesso al SUAP in modalità on line, tramite  STAR, utilizzando l’opzione Altri adempimenti amministrativi.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore della Azienda USL Toscana Centro al seguente link:

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore di altri enti:

Per i diritti in favore di altri enti, se previsti, fare riferimento ai siti istituzionali degli stessi.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1

DPR 151/2011, Allegato I, punto 69

D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5

Regolamento 852/2004/CE

L.R.T. 62/2018Codice del Commercio

Regolamento regionale del Codice del commercio;


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230



Allegati e documenti


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

MODELLO_UNIONE_mortis_causa_commercio_somministrazione

Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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