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Rifugi escursionistici

Che cos'è

Ai sensi dell’ art. 47 della Legge Regionale 86/2016 sono rifugi escursionistici   le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi esclursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalate, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

I rifugi escursionistici rientrano nella categoria delle strutture ricettive extralberghiere per l’ospitalità collettiva.

I periodi di apertura delle strutture ricettive extralberghiere si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.


Requisiti

REQUISITI OGGETTIVI:

Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di attuazione n. 47 del 7 agosto 2018, i rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

a) area cucina o attrezzatura comune con almeno un forno a microonde e un frigorifero;

b) spazio per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) cassetta per il pronto soccorso;

e) servizi igienico-sanitari;

Nei rifugi escursionisti devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile;

e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

Durante la notte l’esterno della porta d’ingresso della struttura deve essere illuminato.

 

REQUISITI SOGGETTIVI:

Il titolare delle strutture e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n, 773,

Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatorio la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti morali richiesti per il titolare.

Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 159/2011.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’esercizio dell’attività di Rifugio Escursionistico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.20.28R.

La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 33, commi 1,2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

La Scia può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti, in tal caso attivare l’endoprocedimento ASL 90.

Il SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette al comune copia della Scia e le relative variazioni.

Chi gestisce l’attività di Rifugio Escursionistico deve comunicare al SUAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche della struttura, attivando il relativo endoprocedimento

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di Rifugio escursionistico, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP, sempre in modalità on line tramite STAR

Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento dell’attività;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, commi 1,2 e 3 della L.R. 86/2016

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

La sospensione dell’attività di Rifugio Escursionistico per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP.

La cessazione dell’attività di Rifugio Escursionistico è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP entro trenta giorni dal suo verificarsi.

IN SINTESI per avviare un Rifugio Escursionistico, su STAR, occorre:

  • SCIA utilizzando il codice attività 55.20.28R.
  • ASL 90 (nel caso di somministrazione)

 

Costi e modalità di pagamento

A favore della Azienda USL Toscana Centro:

I diritti ASL, se dovuti, sono consultabili al seguente link dove è possibile reperire gli importi e le modalità di pagamento:

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • Legge Regionale Toscana 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”
  • Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, approvato con D.G.R. n. 873 del 30/07/2018

 


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti

Normativa di riferimento:

legge Regionale  20 dicembre 2016, n.86

regolamento 47R Turismo_7 agosto 2018


Modulistica


Altre informazioni utili

Comunicazione  e pubblicità prezzi delle strutture

Flussi turistici: adempimenti per  le strutture ricettive


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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