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Tatuaggi e piercing

Che cos'è

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla Legge Regionale 28/2004, come modificata dalla L.R. 38/2013, e dal relativo regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. 40/R/2006, nonchè dallo specifico Regolamento comunale approvato con D.C.C. 158/2008 e modificato con D.C.C. 3/2015.

Nel caso in cui l’esercizio dell’attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolto da una società, sia artigiana che non artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista e di acconciatore, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico – edilizio e fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.

E’ vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare, ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento regionale;

E’ sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale.

E’ altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche e le parti sono indicate nel regolamento regionale.


Requisiti

A chi è rivolto

Può svolgere l’attività di tatuatore chi è in possesso della qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al presente regolamento.

2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato L.
Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
Lo stage di cui all’allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Per l’attività di piercing occorre la specifica  qualifica che si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato L al presente regolamento.

2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato I.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per avviare, modificare o subentrare in un’attività di tatuaggio e piercing occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Regionale STAR,  l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La semplice attività di piercing del padiglione auricolare è invece soggetta a comunicazione all’Azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dell’inizio dell’attività.

Documenti da presentare

In caso di apertura, trasferimento e ampliamento o riduzione della superficie dei locali:

  • modulo di SCIA completa degli allegati richiesti;
  • planimetria dei locali in scala 1/100 firmata e timbrata da un tecnico abilitato riportante: altezze, superfici aereo/illuminanti, indicazione d’uso dei singoli locali, principali attrezzature, schema di smaltimento acque e liquami;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico firmata da un tecnico abilitato ai sensi della L.46/90 (parrucchieri) e norma CEI 64/8 – fascicolo 7 (estetisti) ed eventuale progetto dello stesso;
  • relazione tecnica, contenente:
    1. descrizione delle attività che si intende esercitare
    2. valutazione dei rapporti aero/illuminanti
    3. modalità di approvvigionamento idrico
    4. modalità di smaltimento delle acque reflue
    5. sistemi di sterilizzazione e disinfezione adottati
    6. caratteristiche di funzionamento dell’impianto di condizionamento (se previsto), elenco dei macchinari e delle attrezzature;
  • documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  • nel caso in cui l’attività venga svolta presso un’abitazione privata senza accesso alla pubblica via (situata ai piani),occorre l’atto d’assenso, in bollo, rilasciato dall’amministratore o dai condomini e la dichiarazione dell’interessato che consenta agli organi di polizia di effettuare controlli;
  • copia del documento di identità della persona firmataria;
  • nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno.

In caso di subentro:

  • copia del contratto notarile o certificazione notarile dell’atto di cessione d’azienda (per compravendita, affitto, donazione, eredità, ecc.);
  • in caso di subentro per decesso del titolare, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede;
  • copia del documento di identità della persona firmataria;
  • nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore della Azienda USL Toscana centro:

Tariffa ISP9, relativa ai “Diritti di istruttoria all’apertura di parrucchieri, centri estetica, tatuaggio e piercing”, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni “, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

​Vedi anche Tariffario regionale del dipartimento prevenzione.

Tempi e iter della pratica

La SCIA, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata dalla data di presentazione.

Il SUAP può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990.


Note


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it



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