Vendita al minuto di alcolici
Che cos'è
A seguito dell’approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.
L’obbligo di denuncia fiscale, pertanto, vige adesso per tutte le seguenti attività, identificate dai corrispondenti codici ISTAT, riconosciuti dal sistema informativo AIDA in dotazione agli Uffici delle Dogane, per la vendita di prodotti alcolici. Altri codici ISTAT non consentono il conseguimento del titolo abilitativo per la vendita degli alcolici.
51170 – Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51341 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
51342 – Commercio all’ingrosso di altre bevande alcoliche
51382 – Commercio ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
5139 B – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
51444 – Commercio all’ingrosso saponi, detersivi, altri prodotti per la pulizia
51450 – Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
51451 – Commercio all’ingrosso di medicinali
52111 – Commercio al dettaglio degli ipermercati
52112 – Commercio al dettaglio dei supermercati
52113 – Commercio al dettaglio dei minimercati
52114 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
52121 – Grandi magazzini
52122 – Altri esercizi non specializzati
52210 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52242 – Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di confetteria
52250 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
52260 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi di monopolio
52272 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52274 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
52310 – Farmacie
52331 – Erboristerie
52332 – Commercio al dettaglio articoli di profumeria, saponi, prodotti per toeletta ed igiene
52463 – Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
52621 – Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52632 – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
55110 – Alberghi e motel con ristorante
55120 – Alberghi e motel senza ristorante
55211 – Ostelli della gioventù
55212 – Rifugi di montagna
55220 – Campeggi ed aree attrezzate per roulottes
55231 – Villaggi turistici
55235 – Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo
55301 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
55302 – Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con somministrazione
55304 – Servizi di ristorazione in self service
55305 – Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
55401 – Bar e caffé
55402 – Gelaterie
55403 – Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
55404 – Bar caffè con intrattenimento e spettacolo
55510 – Mense
55520 – Fornitura di pasti preparati
Regione Toscana ha già reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) in corrispondenza dell’endoprocedimento ADM 1.
Regione Toscana sta provvedendo a rendere disponibile su STAR l’endoprocedimento ADM 1, finora previsto solo per la vendita all’ingrosso e per quella congiunta dettaglio/ingrosso.
CHIARIMENTI
Con Circolare RU 131411 del 20/9/2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli spiega le conseguenze del ripristino dell’obbligo di denuncia e licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. In particolare:
a) per le attività di vendita avviate dal 30/6/2019, la comunicazione presentata al Suap (se sul portale Star si è attivato l’endoprocedimento ADM1) vale come denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) per le attività di vendita avviate dal 29/8/2017 al 29/6/2019 (quando non era prevista la denuncia), occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019 all’Agenzia delle dogane e di monopoli, sul modello reperibile sul sito https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1
c) per le attività di vendita avviate prima del 29/8/2017 ma che non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019, come indicato al punto b)
d) per le attività di vendita attive prima del 29/8/2017 e già in possesso della licenza fiscale non è previsto nessun ulteriore adempimento. Ma, nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio (subingresso), l’attuale gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di procedere all’aggiornamento della licenza.
Requisiti
Come si ottiene
Note
Segnalazioni e precisazioni
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 504/1995, articoli 29 e 63
L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”
D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali
Circolare RU 131411 del 20/9/2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Responsabile
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Gualtieri
Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it
Telefono: 0574 931230
Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
Dove andare
IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK
Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it