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Vendita di funghi

Che cos'è

È soggetta ad autorizzazione comunale l’attività di vendita, in forma fissa o ambulante a posto fisso, di funghi epigei spontanei, freschi e secchi, sfusi, del genere Boletus e affini commestibili.

La vendita non è ammessa su aree su aree pubbliche in forma itinerante.

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Ispettorato micologico della ASL o, in alternativa, previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29/11/1996 n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale.

Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di effettuato controllo da parte del competente servizio della ASL, non sono soggetti alla presentazione di alcuna domanda.

Non è ammesso il frazionamento delle confezioni.


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali (art. 71 commi 1- 5 del D. Lgs. 59/2010 = art. 11 del Codice del commercio):

1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

 

Requisiti soggettivi professionali:

Possesso dell’attestato di micologo o, in alternativa, possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL.
Se il titolare dell’attività non è in possesso né dell’uno né dell’altro attestato, è consentita la nomina di un altro soggetto in possesso del requisito.

 

Altri requisiti soggettivi (in caso di vendita su aree pubbliche):

Possesso dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche a posto fisso

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.


Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa o in forma itinerante a posto fisso, occorre inoltrare apposita domanda in bollo (vedi Modulistica) al SUAP tramite Posta Elettrica Certificata (PEC) all’indirizzo suapbisenzio@postacert.toscana.it

Documenti da presentare

  • domanda compilata in ogni sua parte e firmata o dal titolare dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche a posto fisso oppure dal proprietario del negozio o suo direttore commerciale;
  • n. 1 marca da bollo pari all’imposta vigente, scannerizzata in modo tale che ne sia ben leggibile il numero identificativo, ad uso rilascio dell’autorizzazione;
  • ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente;
  • fotocopia del certificato di micologo

oppure

  • fotocopia del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL, contenente il dettaglio delle specie fungine per le quali il soggetto è idoneo

oppure

  • dichiarazione di accettazione dell’incarico per la vendita e il riconoscimento dei funghi epigei spontanei da parte del possessore di un valido attestato di idoneità, presso il punto di vendita per cui si chiede l’autorizzazione
  • autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia;
  • solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità

Tempi e iter della pratica

L’autorizzazione alla vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi, è rilasciata dal SUAP al titolare dell’attività, entro 30 giorni dalla data della sua richiesta.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine o dell’attestato di micologo.

L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità o dell’attestato di micologo continua a esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro 30 giorni al SUAP a cura del titolare dell’autorizzazione.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione Diritti di questo sito) devono essere pagati tramite versamento su c.c.p. n. 26712505 intestato a Unione dei Comuni Val di Bisenzio- Diritti Segreteria SUAP o mediante bonifico su c/c postale intestato all’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio: IT28G 07601 02800 000026712505; come causale si deve indicare il tipo di pratica a cui si riferisce (es. scia avvio vicinato alimentare, ecc.)

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa Z34 (importo consultabile nella sezione Diritti di questo sito), relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a “Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni”, tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

A favore di altri enti:

Per i diritti in favore di altri enti, se previsti, fare riferimento ai siti istituzionali degli stessi.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.


Note


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

commmercio-funghi_domanda_autorizzazione_rtf


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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