Vendita di prodotti alcolici
Che cos'è
COSA E’ ACCADUTO DAL 29/08/2017 AL 29/06/2019
In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 era stato oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione erano giunti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU113015 (testo anche diffuso dal Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017).
La disposizione prevedeva l’esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico e ricettivi.
La vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita, nonché gli esercizi di somministrazione di alcolici, erano stati oggetto delle misure di semplificazione previste dal D.Lgs. 222/2016 (Madia2), che disponeva l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla Legge 124/2017, tale comunicazione preventiva non assumeva più alcun valore giuridico a fini tributari.
La disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici soggetti ad imposta, all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita all’ingrosso.
La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadevano quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. 504/95 costituivano eccezione al generale obbligo di denuncia.
Sulla base di tale criterio, non era più soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.
I soggetti economici coinvolti, oltre che fruire della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, erano stati anche esonerati dal rilascio della licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane, che manteneva i poteri di effettuare interventi e controlli.
In particolare, non erano più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 1995:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del TULPS, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
L’Agenzia delle Dogane, per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, aveva precisato che doveva ritenersi esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
Restava l’obbligo di denuncia per chi vendeva all’ingrosso o gestiva depositi a fini di vendita.
DAL 30/06/2019 A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA”
A seguito dell’approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per quelle attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.
Infatti, con l’articolo 13-bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. viene disposta l’abrogazione della precedente disposizione, cosicché tutti i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della L. 58/2019.
L’Agenzia delle Dogane il 17/08/2019 ha provveduto a ripristinare il modello di “Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)”.
La direttiva 131411/RU del 20/09/2019 dell’Agenzia delle Dogane fissa gli indirizzi operativi per la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2.
Fra le altre cose, per il periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale, la circolare prevede:
a) che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29/08/2017 al 29/06/2019 hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa
b) analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a)
c) stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29/08/2017); per tali soggetti si prevede infatti che l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
COME SI STA ADEGUANDO IL PORTALE REGIONALE STAR
L’obbligo di denuncia fiscale vige adesso per tutte le seguenti attività, identificate dai corrispondenti codici ISTAT, riconosciuti dal sistema informativo AIDA in dotazione agli Uffici delle Dogane, per la vendita di prodotti alcolici. Altri codici ISTAT non consentono il conseguimento del titolo abilitativo per la vendita degli alcolici.
51170 – Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51341 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
51342 – Commercio all’ingrosso di altre bevande alcoliche
51382 – Commercio ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
5139 B – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
51444 – Commercio all’ingrosso saponi, detersivi, altri prodotti per la pulizia
51450 – Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
51451 – Commercio all’ingrosso di medicinali
52111 – Commercio al dettaglio degli ipermercati
52112 – Commercio al dettaglio dei supermercati
52113 – Commercio al dettaglio dei minimercati
52114 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
52121 – Grandi magazzini
52122 – Altri esercizi non specializzati
52210 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52242 – Commercio al ttaglio di pasticceria e dolciumi, di confetteria
52250 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
52260 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi di monopolio
52272 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52274 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
52310 – Farmacie
52331 – Erboristerie
52332 – Commercio al dettaglio articoli di profumeria, saponi, prodotti per toeletta ed igiene
52463 – Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
52621 – Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52632 – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
55110 – Alberghi e motel con ristorante
55120 – Alberghi e motel senza ristorante
55211 – Ostelli della gioventù
55212 – Rifugi di montagna/
/5220 – Campeggi ed aree attrezzate per roulottes
55231 – Villaggi turistici
55235 – Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo
55301 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
55302 – Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con somministrazione
55304 – Servizi di ristorazione in self service
55305 – Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo
55401 – Bar e caffé
55402 – Gelaterie
55403 – Bottiglierie ed enoteche con somministrazione
55404 – Bar caffè con intrattenimento e spettacolo
55510 – Mense
55520 – Fornitura di pasti preparati
PER REGOLARIZZARE ENTRO IL 31/12/2019 LE POSIZIONI APERTE TRA IL 29/08/2017 E IL 29/06/2019
Esclusivamente per regolarizzazione le posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati in un’attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore della norma he prevedeva la soppressione dell’obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo (29/08/2017 – 29/06/2019), l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la richiesta di licenza o l’aggiornamento della licenza devono essere effettuati direttamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa e utilizzando il modello allegato alla circolare stessa, senza coinvolgere il SUAP.
Che cos’è
Si tratta della vendita al minuto di alcolici, realizzata in esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita oppure in attività commerciale già avviata. Ogni tipologia ha il suo proprio regime autorizzatorio (vedi oltre).
A seguito dell’approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.
Regione Toscana ha già reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. 504/1995) in corrispondenza dell’endoprocedimento ADM 1.
Regione Toscana sta provvedendo a rendere disponibile su STAR l’endoprocedimento ADM 1, finora previsto solo per la vendita all’ingrosso e per quella congiunta dettaglio/ingrosso.
Requisiti
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di alcolici in un esercizio di vicinato si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio di vicinato;
– la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla Agenzia delle Dogane.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il SUAP può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di alcolici in una media struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del SUAP oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
– l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R
– la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUAP trasmetterà all’Agenzia delle Dogane.
Per l’avvio di un’attività di vendita al minuto di alcolici in una grande struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
– l’istanza in bollo di autorizzazione per l’avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R
– la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUAP trasmetterà all’Agenzia delle Dogane.
In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
E’ sufficiente una comunicazione da presentare all’Agenzia delle Dogane per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell’attività in essere.
COME FARE PER REGOLARIZZARE LE POSIZIONI TRA IL 29/08/2017 E IL 29/06/2019
Esclusivamente per regolarizzare le posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati in un’attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell’obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019), l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la richiesta di licenza o l’aggiornamento della licenza devono essere effettuati direttamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa e utilizzando il modello allegato alla circolare stessa, senza coinvolgere il SUAP.
Costi e modalità di pagamento
A favore del SUAP:
Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati con una delle seguenti modalità:
-
versamento su c/c postale n. 26712505 intestato all’Unione dei Comuni Val di Bisenzio-Diritti Segreteria SUAP. Nella causale indicare il tipo di pratica a cui si riferisce (es. scia avvio vicinato alimentare, ecc.);
oppure
-
bonifico su c/c bancario IBAN IT14W 03069 38155 100000046004, Banca Intesa San Paolo Spa – filiale di Vernio, intestato all’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Nella causale indicare il tipo di pratica a cui si riferisce (es. scia avvio vicinato alimentare, ecc.)
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.
A favore dell’Agenzia delle Dogane:
Contattare direttamente l’Agenzia delle Dogane per le marche da bollo
Note
Segnalazioni e precisazioni
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 504/1995, articoli 29 e 63
L.R. Toscana 28/2005
D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali
Responsabile
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Gualtieri
Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it
Telefono: 0574 931230
Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
Nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 9.10.2017 (superata)
Dove andare
SUAP
IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
- LUNEDÌ – DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30
- GIOVEDÌ – DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30
LO SPORTELLO POTRÀ ESSERE CONTATTATO TELEFONICAMENTE AI NR. 0574 931239 – 0574 931230 ESCLUSIVAMENTE NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it
Agenzia delle Dogane
055 7366791 (segreteria)
Da Lunedì a venerdì ore 9.00 – 13.00 e su appuntamento 15.00 – 17.00.Segreteria
Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 18.00.
NoteDirettore
Rosita D’amore (interim)