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Strutture ricettive: Sospensione attività strutture ricettive nel periodo di emergenza sanitaria

Con l a LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019”    sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).

Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative al momento vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).
La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data.  Dal 18 maggio pertanto tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA .
La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza”.

Allegato: legge Regionale 6 luglio 2020 n. 51

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