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Vendita al minuto di alcolici

Che cos'è

A seguito dell’approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.

L’obbligo di denuncia fiscale, pertanto, vige adesso per tutte le seguenti attività, identificate dai corrispondenti codici ISTAT,  riconosciuti dal sistema informativo AIDA in dotazione agli Uffici delle Dogane, per la vendita di prodotti alcolici. Altri codici ISTAT non consentono il conseguimento del titolo abilitativo per la vendita degli alcolici.

51170 – Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51341 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche

51342 – Commercio all’ingrosso di altre bevande alcoliche

51382 – Commercio ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

5139 B – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari

51444 – Commercio all’ingrosso saponi, detersivi, altri prodotti per la pulizia

51450 – Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici

51451 – Commercio all’ingrosso di medicinali

52111 – Commercio al dettaglio degli ipermercati

52112 – Commercio al dettaglio dei supermercati

52113 – Commercio al dettaglio dei minimercati

52114 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi

52121 – Grandi magazzini

52122 – Altri esercizi non specializzati

52210 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52242 – Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi, di confetteria

52250 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)

52260 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e altri generi di monopolio

52272 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili

52274 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande

52310 – Farmacie

52331 – Erboristerie

52332 – Commercio al dettaglio articoli di profumeria, saponi, prodotti per toeletta ed igiene

52463 – Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari

52621 – Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52632 – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

55110 – Alberghi e motel con ristorante

55120 – Alberghi e motel senza ristorante

55211 – Ostelli della gioventù

55212 – Rifugi di montagna

55220 – Campeggi ed aree attrezzate per roulottes

55231 – Villaggi turistici

55235 – Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo

55301 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

55302 – Rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con somministrazione

55304 – Servizi di ristorazione in self service

55305 – Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

55401 – Bar e caffé

55402 – Gelaterie

55403 – Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

55404 – Bar caffè con intrattenimento e spettacolo

55510 – Mense

55520 – Fornitura di pasti preparati

 

Regione Toscana ha già reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) in corrispondenza dell’endoprocedimento ADM 1.

Regione Toscana sta provvedendo a rendere disponibile su STAR l’endoprocedimento ADM 1, finora previsto solo per la vendita all’ingrosso e per quella congiunta dettaglio/ingrosso.

CHIARIMENTI

Con Circolare RU 131411 del 20/9/2019 l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli spiega le conseguenze del ripristino dell’obbligo di denuncia e licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. In particolare:

a) per le attività di vendita avviate dal 30/6/2019, la comunicazione presentata al Suap (se sul portale Star si è attivato l’endoprocedimento ADM1) vale come denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per le attività di vendita avviate dal 29/8/2017 al 29/6/2019 (quando non era prevista la denuncia), occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019 all’Agenzia delle dogane e di monopoli, sul modello reperibile sul sito  https://www.adm.gov.it/portale/modulistica1

c) per le attività di vendita avviate prima del 29/8/2017 ma che non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, occorre presentare la denuncia entro il 31/12/2019, come indicato al punto b)

d) per le attività di vendita attive prima del 29/8/2017 e già in possesso della licenza fiscale non è previsto nessun ulteriore adempimento. Ma, nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio (subingresso), l’attuale gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di procedere all’aggiornamento della licenza.

 

 

 


Requisiti


Come si ottiene


Note

Segnalazioni e precisazioni

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 504/1995, articoli 29 e 63

L.R.T. 62/2018Codice del Commercio

D.G.R.T. 646/2017 e relativo Allegato A contenente i moduli unici regionali

Legge 28 giugno 2019, n. 58 

Circolare RU 131411 del 20/9/2019 l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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