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Riconoscimento sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

Che cos'è

Sono soggetti a riconoscimento o registrazione ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività elencate nella Sezione 2 articoli 23 e 24 del citato regolamento. A tal fine, gli operatori, devono presentare apposita domanda di riconoscimento o di registrazione.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 fissa norme di polizia sanitaria applicabili alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla manipolazione, alla trasformazione e all’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in modo da evitare ogni rischio per la salute pubblica e la salute degli animali.

Questo regolamento proibisce l’introduzione, nella catena alimentare, di carcasse di animali e di sottoprodotti di origine animale declassati: le uniche materie prime d’origine animale autorizzate per la produzione di mangimi sono quelle provenienti da animali dichiarati idonei al consumo umano a seguito di un’ispezione sanitaria.

Il regolamento prevede inoltre metodi per l’utilizzazione o l’eliminazione dei prodotti di origine animale, nonché disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità. Il regolamento fissa anche le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da paesi terzi.

Ad ogni stabilimento, impianto o operatore, viene attribuito un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività. In questo modo si certifica che gli stessi sono riconosciuti o registrati in conformità del regolamento CE 1069/2009 all’interno del territorio nazionale.


Requisiti


Come si ottiene

Attività soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009

Ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, per comunicare l’apertura di una nuova attività, la cessazione o qualsiasi altro tipo di variazione inerente la professione, è necessario compilare il modulo Sottoprodotti di origine animale e derivati non destinati al consumo umano: registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e inviarlo al SUAP tramite PEC.

Attività soggette a bollo CE

Per il rilascio del riconoscimento del bollo CE in caso di avvio attività, cessazione o variazioni di diverso genere, è necessario compilare il modulo Domanda di riconoscimento bollo CE e autorizzazione per variazioni al riconoscimento CE (scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e inviarlo al SUAP tramite PEC.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP

2 marche da bollo (per presentazione istanza e per  il rilascio).

Vedi pagina Modulistica Varia e Diritti SUAP

A favore della Azienda USL Toscana centro

Contattare gli uffici della Prevenzione di via Lavarone 3/5 Prato.

 


Note

Riferimenti giuridico/amministrativi comunitari

  • Regolamento UE n.142/2011 della Commissione del 25.02.2011: recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
  • Regolamento CE n 1069 del 21.10.2009: recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Riferimenti giuridico/amministrativi nazionali

  • D. lgs n. 186 del 01.10.2012: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera
  • Circolare Ministero della Salute DGSA 004892-P-16/03/2011 del 16.03.2011: Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale
  • D.lgs n. 36 del 21.02.2005 (Parzialmente Abrogato): Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni

Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

Sottoprodotti-origine-animale-e-derivati-registrazione-regolamento

Riconoscimento-bollo-CE-autorizzazione-variazioni


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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