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Affitto di poltrona-cabina

Che cos'è

L’attività di ”affitto di poltrona” o “affitto di cabina” (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista) si svolge mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Per l’affitto, nelle attività di trattamenti estetici, non è quindi sufficiente una scrittura privata tra le parti ma è necessario un contratto redatto nella forma dell’atto pubblico, quindi o un atto rogato dal notaio o una scrittura privata autenticata a norma dell’articolo 2556 del codice civile.

Tale contratto non va allegato all’invio della pratica telematica tramite STAR ma conservato presso la sede dell’attività, a disposizione per eventuali controlli.


Requisiti

Requisiti professionali

Si rimanda alla scheda sul sito relativa alla specifica attività:

Requisiti morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio

Comma 1 – Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Comma 3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Comma 5 – In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

 


Come si ottiene

La casistica è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con DGR 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza del codice attività 96.02.02R.

Selezionando l’intervento “Avvio”, all’interno del quadro E si chiede all’utente di indicare se l’attività viene “Svolta congiuntamente” o se la stessa è “Unica o prevalente”.

Selezionando l’opzione “Svolta congiuntamente” sono mostrati i campi necessari all’inserimento dei riferimenti dell’attività presso la quale si intende esercitare l’affitto di poltrona o cabina.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

A favore dell’Azienda USL Toscana Centro:

È stato eliminato l’obbligo del versamento della tariffa ISP9 relativa all’attività di trattamenti estetici dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva.

A favore di altri enti:

Per i diritti in favore di altri enti, se previsti, fare riferimento ai siti istituzionali degli stessi.

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti dovrà essere necessariamente allegata all’atto di trasmissione telematica delle pratiche.

 


Note


Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti

CIRCOLARE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 16361/2014


Modulistica

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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