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Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo e MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Che cos'è

Informazioni generali

I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.

Il termine “locale” ha un’accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all’interno di edifici sia di aree all’aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all’aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.

I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, esclusa solo nell’ipotesi di cui all’art.1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996, nella quale, comunque, è richiesto il deposito dei seguenti documenti:

  • Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite;
  • Dichiarazione di certificazione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
  • Approntamento di idonei mezzi antincendio.

Solo nell’ipotesi suddetta l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo può essere “autorizzata” ex art. 68 e 69 TULPS senza una preventiva verifica di agibilità ex art. 80 TULPS; in tutti gli altri casi è necessario un collaudo per il controllo sulle esigenze di sicurezza.

La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.

L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all’interno di un locale o luogo, può essere “autorizzata” in modo definitivo oppure temporaneo.

È “autorizzata” in modo definitivo, ad esempio, l’attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all’esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.

Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l’agibilità del luogo “allestito” per la realizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un’autorizzazione, a seconda dei casi.

È sufficiente la SCIA in caso di:

1. manifestazioni temporanee in luogo aperto o chiuso con capienza fino a 200 persone e svolgimento entro le ore 24.00 (Modello: SCIA manifestazione_temporanea 200 persone_doc), distinte per tipologia come segue:

Tipologia 1 – Il luogo all’aperto quali piazze ed aree urbane in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto, pur in presenza di palchi e/o pedane, non verranno installate specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune, panche, sedie, ecc.); non sono previsti carichi sospesi; non verranno installate attrezzature elettriche o di amplificazione sonora in aree accessibili al pubblico. Il luogo è privo di strutture che potrebbero comportare rischi per la pubblica incolumità. La manifestazione si svolgerà nell’arco della giornata o anche per più giorni e non oltre le ore 24,00, non assume rilevante importanza e non sarà organizzata nell’esercizio di un’attività imprenditoriale – art 2082 C.c. Per detta tipologia di manifestazione non occorre la licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica di un tecnico abilitato.

Tipologia 2Il luogo all’aperto (delimitato) o al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione, fino a 200 persone, è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo in quanto, in presenza di palchi e pedane, sono anche previsti specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico o con contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune panche, sedie, ecc.) e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. La manifestazione si svolgerà nell’arco della giornata o anche per più giorni e non oltre le ore 24,00. Per detta tipologia di manifestazione sarà predisposta la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o nell’albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza della conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene, per la sicurezza e per l’incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001 (Modello_relazione_tecnica_asseverata_pubblico_spettacolo_temporaneo).

2. manifestazioni temporanee con capienza fino a 1000 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, non oltre le ore 01,00 fino a 1000 persone, nell’arco della giornata o anche per più giorni, ai sensi dell’art. 7 comma 7-sexies lett. a) e b) del DL 198/2022 ( c.d. Milleproroghe) convertito con L.14/2023 – regime valido fino al 31.12.2023 (Modello: SCIA_MODELLO_man_temp_fino_1000 Allegato: Allegato_A)

Per questa tipologia è prevista obbligatoriamente la Relazione Tecnica Asseverata a firma di tecnico abilitato (Modello_relazione_tecnica_asseverata_pubblico_spettacolo_temporaneo)

I documenti da allegare alla SCIA indicati nella modulistica

È invece necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

  • Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza oltre le 1000 persone e/o che superi le ore 01:00.

Si richiama inoltre l’obbligo  per gli organizzatori di inviare alla Questura, almeno tre giorni prima dello svolgimento della manifestazione, il preavviso di svolgimento della manifestazione, ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Modulo preavviso art 18 TULPS.pdf

Sito Questura di Prato  – link

Si richiama l’attenzione degli organizzatori sull’obbligo di comunicare preventivamente al Servizio 118 lo svolgimento della manifestazione, secondo i tempi e i modi in base al livello di rischio 

Modulo segnalazione eventi e manifestazioni – Servizio 118

 

 


Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi:

  • Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  • Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi:

  • Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l’attività;
  • Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
  • Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per iniziare un’attività di pubblico spettacolo definitiva – Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione (vedi “Modulistica“) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale STAR.

In caso di cessazione dell’attività, l’apposito modello di comunicazione (vedi sezione modulistica) va inviato attraverso il Portale Regionale, seguendo la procedura di modifica attività.

Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo – SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi sezione Modulistica) devono essere inviate tramite il portale regionale STAR codice 90.04.04 R “Attività di pubblico spettacolo temporaneo”, e allegata la modulistica inserita nell’apposita sezione

Documenti da presentare

Per attività di pubblico spettacolo definitiva:

  • Modello di domanda di autorizzazione all’esercizio di locale di pubblico spettacolo;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure richiesta di esame progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza e asseverazione tecnica;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP per pratiche sottoposte all’esame della Commissione Provinciale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga
  • Documentazione necessaria ai fini dell’esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Per attività temporanee di pubblico spettacolo:

  • Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di domanda  di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni parte e firmati digitalmente;
  • Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (quando necessaria);
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP per pratiche sottoposte all’esame della Commissione Provinciale di Vigilanza;
  • Dichiarazione del possesso dei requisiti morali firmato digitalmente;
  • Programma dettagliato dell’evento;
  • Autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica rilasciata dall’Ufficio competente comunale  o dichiarazione di disponibilità dell’area privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga
  • Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
  • Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Inoltre:

In caso di SCIA:

 

tipologia 1 e 2

  • planimetria in scala 1:100 dell’area con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo, con indicazione del numero e del posizionamento degli estintori a firma del tecnico abilitato, corredata di piano di emergenza (quest’ultimo solo per la tipologia 2);

  • collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco (se non è possibile allegare al momento della presentazione della scia, inviare per pec 24 ore prima dell’evento a: suapvaldibisenzio@postacert.toscana.it oppure a pmbisenzio@postacert.toscana.it, e comunque conservarne copia cartacea da esibile, in caso di controlli);

  • dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato (ai sensi della L. 46/90 – D.M. 19 agosto 1996 Titolo IX c. 3, modificato dal D.M. 18.12.2012, nonché del D.P.R. 151/2011);

  • dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite, rilasciata da tecnico abilitato  (se non è possibile allegare al momento della presentazione della scia, inviare per pec 24 ore prima dell’evento a: suapvaldibisenzio@postacert.toscana.it oppure a pmbisenzio@postacert.toscana.it, e comunque conservarne copia cartacea da esibile, in caso di controlli);

    X tipologia 2 anche:

  •  Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno, ex art. 141 c. 2 del R.D. 635/1940. La suddetta relazione sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al c. 1 dell’art. 141 del R.D. 635/1940 (Modello ATTESTAZIONE TECNICO ABILITATATO)

  • Piano Safety e Security a firma di tecnico abilitato


In caso di autorizzazione:

  • Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica), oppure richiesta di convocazione della Commissione Provinciale  di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oppure verbale di verifica di agibilità;
  • Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;
  • Documentazione necessaria ai fini dell’esame del progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tempi e iter della pratica

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

SI INVITA COMUNQUE A PRESENTARE LA SCIA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA PER CONSENTIRE AGLI UFFICI DI SVOLGERE L’ISTRUTTORIA E CHIEDERE EVENTUALMENTE LA CONFORMAZIONE.

SI RICORDA CHE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE (E SONO TALI ANCHE LE  MANIFESTAZIONE PER LE QUALI LA SCIA E’ STATA INVIATA IN TEMPI NON UTILI PER ESSERE ESAMINATE NELLA LORO COMPLETEZZA DALL’UFFICIO E DICHIARATE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO, IRRICEVIBILI O INAMMISSIBILI), COSTITUISCE ILLECITO SANZIONATO A VARIO TITOLO DALL’ORDINAMENTO CON RESPONSABILITA’ A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI.

L’autorizzazione è, invece, l’atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l’amministrazione comunale esprime la volontà che l’attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l’istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.

Costi e modalità di pagamento

A favore del SUAP:

Gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria (consultabili nella sezione “Modulistica Varia e Diritti SUAP”) devono essere pagati utilizzando la funzione “PagoPA” presente all’interno della piattaforma STAR.

Marca da bollo pari all’importo vigente, da apporre su tutti i modelli di domanda di autorizzazione, scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.

Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull’atto di autorizzazione al momento della consegna.


Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento:

  • TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
  • Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
  • D. Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
  • D.P.R. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”;
  • L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
  • D. P. R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
  • Regolamento comunale delle attività rumorose;
  • L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Responsabile

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rita Gualtieri

Email: r.gualtieri@comune.vaiano.po.it

Telefono: 0574 931230


Allegati e documenti


Modulistica

MODELLO SCIA < 200 persone:

SCIA manifestazione_temporanea_200_persone.pdf

MODELLO SCIA < 1000 persone:  

SCIA_MODELLO_man_temp_fino_1000.pdf

LIBERATORIA uso spazio privato:

Allegato_A.odt

Allegato_A.pdf

MODELLO autorizzazione:

domanda-autorizzazione manifestazione temporanea pubblico spettacolo

 


Altre informazioni utili


Dove andare

IL SUAP SI TROVA PRESSO LA SEDE DELLA UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO – VIA BISENZIO 351 – 59024 MERCATALE DI VERNIO (PO)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: cliccare sul seguente LINK

Per esigenze particolari si potranno concordare specifici appuntamenti con il personale, telefonando ai seguenti numeri 0574/931239 – 931230 (negli orari di apertura al pubblico) o contattando l’Ufficio al seguente indirizzo email: attivitaproduttive@bisenzio.it


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